L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Vista  la  legge  9 gennaio  1991,  n.  20,  recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12 agosto  1982, n. 576 e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme
per    la    determinazione   dei   requisiti   di   onorabilita'   e
professionalita'    ai    fini   del   rilascio   dell'autorizzazione
all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa    nonche'   per   la
determinazione  dei  criteri  per la concessione, la sospensione e la
revoca  delle  autorizzazioni  all'assunzione  di  una partecipazione
qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed  in
particolare, l'art. 4, com-ma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1,
lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio
dell'Istituto  esprima  il proprio parere, tra l'altro, in materia di
autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della  direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita'
dei  membri  del  collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148,
comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  il  provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000 recante
modalita'  tecniche  di  individuazione  delle fattispecie di stretti
legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;
  Vista  l'istanza dell'11 dicembre 2002 con la quale la societa' Axa
Cattolica  Previdenza  in  Azienda  S.p.a.,  con  sede in Milano, via
Rovello  n.  18,  ha  chiesto  di  essere  autorizzata  ad esercitare
l'attivita'  assicurativa  nei  rami  I,  III,  IV,  V  e  VI  di cui
all'allegato  I,  tabella a) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174,  nonche'  l'attivita' assicurativa nei rami infortuni e malattia
di  cui  al  punto  A)  della tabella allegata al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175;
  Vista  la  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  ed  i
successivi   documenti  integrativi,  pervenuti  da  ultimo  in  data
4 febbraio 2004;
  Considerato  che  i  programmi di attivita' e le relazioni tecniche
presentati  da  Axa Cattolica Previdenza in Azienda S.p.a. soddisfano
le  condizioni  di  accesso  indicate  negli articoli 10, 12 e 13 del
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 174 e negli articoli 12, 14 e
15  del  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 175 e che le norme
statutarie  della  societa' sono conformi alla vigente disciplina del
settore assicurativo;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal consiglio dell'Istituto
nella seduta del 17 febbraio 2004;
                              Dispone:
  La  societa'  Axa  Cattolica Previdenza in Azienda S.p.a., con sede
legale  in  Milano,  via  Rovello n. 18, e' autorizzata ad esercitare
l'attivita'  assicurativa  nei  rami  I,  III,  IV,  V  e  VI  di cui
all'allegato  I,  tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174,  nonche'  l'attivita' assicurativa nei rami infortuni e malattia
di  cui  al  punto  A)  della tabella allegata al decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  175,  e  ne  e'  approvato  lo  statuto ai sensi
dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 2 marzo 2004
                                              Il presidente: Giannini