IL COLLEGIO

  Visto  l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n.  39,  cosi'  come  sostituito  dall'art. 176, comma 3, del decreto
legislativo  2003,  n.  196,  che  istituisce il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione;
  Visto   l'art.  6,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  il  quale  prevede  che  le
pubbliche  amministrazioni ed i privati hanno facolta' di sostituire,
a  tutti  gli  effetti,  i documenti dei propri archivi, le scritture
contabili,  la  corrispondenza  e  gli  altri atti di cui per legge o
regolamento  e' prescritta la conservazione, con la loro riproduzione
su  supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo
a garantire la conformita' dei documenti agli originali;
  Visto  l'art.  6,  comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  il  quale  prevede  che gli
obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma
1 si intendono soddisfatti, ai fini sia amministrativi sia probatori,
anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate
sono   conformi  alle  regole  tecniche  dettate  dall'Autorita'  per
l'informatica nella pubblica amministrazione;
  Vista  la  deliberazione  AIPA  n.  42 del 13 dicembre 2001, con la
quale  sono  state  dettate  le regole tecniche per la riproduzione e
conservazione  di  documenti su supporto ottico idoneo a garantire la
conformita' dei documenti agli originali;
  Ritenuto  di  dover  procedere alla revisione prevista dall'art. 10
della  citata  deliberazione n. 42/2001 al fine dell'adeguamento alle
esigenze  di  rinnovamento tecnologico e che, pertanto, e' necessario
provvedere  all'adozione  di  una nuova deliberazione che sostituisca
integralmente la detta delibera n. 42/2001;
                              Delibera:
  La  presente  deliberazione, che sostituisce la deliberazione n. 42
del  13 dicembre  2001, trova applicazione dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:
    a) documento: rappresentazione informatica o in formato analogico
di  atti,  fatti  e  dati  intelligibili direttamente o attraverso un
processo di elaborazione elettronica;
    b)   documento   analogico:  documento  formato  utilizzando  una
grandezza  fisica che assume valori continui, come le tracce su carta
(esempio:  documenti  cartacei),  come  le immagini su film (esempio:
pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su
nastro  (esempio:  cassette  e  nastri  magnetici  audio e video). Si
distingue in documento originale e copia;
    c)  documento  analogico  originale: documento analogico che puo'
essere  unico  oppure  non  unico  se,  in  questo  secondo caso, sia
possibile  risalire  al  suo  contenuto  attraverso altre scritture o
documenti  di  cui  sia  obbligatoria  la  conservazione, anche se in
possesso di terzi;
    d)  documento  informatico:  la  rappresentazione  informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
    e)  supporto  ottico di memorizzazione: mezzo fisico che consente
la  memorizzazione  di documenti informatici mediante l'impiego della
tecnologia  laser  (quali, ad esempio, dischi ottici, magneto-ottici,
DVD);
    f)  memorizzazione:  processo  di  trasposizione  su un qualsiasi
idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti
analogici  o  informatici,  anche sottoscritti ai sensi dell'art. 10,
commi  2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,   n.  445,  cosi'  come  modificato  dall'art.  6  del  decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
    g)  archiviazione  elettronica: processo di memorizzazione, su un
qualsiasi   idoneo   supporto,   di   documenti   informatici,  anche
sottoscritti,  cosi'  come  individuati  nella precedente lettera f),
univocamente   identificati   mediante   un  codice  di  riferimento,
antecedente all'eventuale processo di conservazione;
    h)    documento    archiviato:   documento   informatico,   anche
sottoscritto,  cosi'  come  individuato  nella precedente lettera f),
sottoposto al processo di archiviazione elettronica;
    i)   conservazione   sostitutiva:   processo  effettuato  con  le
modalita' di cui agli articoli 3 e 4 della presente deliberazione;
    l)  documento  conservato:  documento  sottoposto  al processo di
conservazione sostitutiva;
    m)   esibizione:  operazione  che  consente  di  visualizzare  un
documento conservato e di ottenerne copia;
    n)  riversamento  diretto:  processo  che  trasferisce uno o piu'
documenti  conservati  da  un supporto ottico di memorizzazione ad un
altro,  non  alterando la loro rappresentazione informatica. Per tale
processo non sono previste particolari modalita';
    o)  riversamento sostitutivo: processo che trasferisce uno o piu'
documenti  conservati  da  un supporto ottico di memorizzazione ad un
altro,  modificando  la  loro  rappresentazione informatica. Per tale
processo sono previste le modalita' descritte nell'art. 3, comma 2, e
nell'art. 4, comma 4, della presente deliberazione;
    p)  riferimento  temporale:  informazione,  contenente  la data e
l'ora, che viene associata ad uno o piu' documenti informatici;
    q) pubblico ufficiale: il notaio, salvo quanto previsto dall'art.
5,  comma  4  della  presente  deliberazione  e  nei casi per i quali
possono  essere  chiamate in causa le altre figure previste dall'art.
18,  comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    r) evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che
puo' essere elaborata da una procedura informatica;
    s)  impronta:  la  sequenza  di simboli binari (bit) di lunghezza
predefinita  generata  mediante  l'applicazione  alla  prima  di  una
opportuna funzione di hash;
    t)  funzione  di  hash:  una  funzione  matematica  che genera, a
partire  da  una  generica  sequenza  di  simboli  binari  (bit), una
impronta  in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da
questa,  determinare  una  sequenza  di  simboli  binari (bit) che la
generi,  ed  altresi'  risulti  di  fatto impossibile determinare una
coppia  di sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi
impronte uguali;
    u)  firma  digitale:  cosi'  come  definita  all'art. 1, comma 1,
lettera  n),  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.