L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visti  il  decreto  ministeriale  21  luglio  1993 con il quale Ala
Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Comune Antico n. 43, e'
stata   autorizzata   all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa   nel   ramo   18.  Assistenza  nonche'  i  successivi
provvedimenti ISVAP numeri 933/1998, 2054/2002 e 2204/2003;
  Vista  l'istanza  in  data  26 gennaio  2004  con  la  quale  l'Ala
Assicurazioni  S.p.a.  ha  chiesto di essere autorizzata ad estendere
l'esercizio   dell'attivita'   assicurativa  ai  rischi  «danni  alle
colture»  compresi nel ramo 9. Altri danni ai beni di cui al punto A)
dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  il  parere  favorevole  espresso dal consiglio dell'Istituto
nella seduta del 17 febbraio 2004;
                              Dispone:
  La  societa'  Ala  Assicurazioni  S.p.a.,  con  sede in Milano, via
Comune   Antico  n.  43,  e'  autorizzata  ad  estendere  l'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  ai rischi «danni alle colture» compresi
nel  ramo  9. Altri danni ai beni di cui al punto A) dell'allegato al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 2 marzo 2004
                                              Il presidente: Giannini