IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda

  Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio 2003, con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  il proprio decreto del 18  dicembre 2003 che ha disposto per
il  2 gennaio  2004  l'emissione  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro a
centottanta   giorni   senza   l'indicazione   del   prezzo  base  di
collocamento;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 4 del menzionato decreto
ministeriale  20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il
prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro del 2 gennaio 2004;
  Considerato   che   il  prezzo  di  assegnazione  del  collocamento
supplementare  riservato  agli  operatori  «specialisti  in titoli di
Stato» e' pari al prezzo medio ponderato d'asta;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2004 il
prezzo  medio  ponderato dei B.O.T. a centottanta giorni e' risultato
pari a 98,987.
  La  spesa  per  interessi,  per  l'emissione suddetta, gravante sul
capitolo  2215  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a
Euro  91.210.414,58  per  i  titoli a centottanta giorni con scadenza
30 giu-gno 2004.
  A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.
  Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i
B.O.T.  a  centottanta giorni sono risultati pari, rispettivamente, a
99,108 ed a 98,501.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 16 febbraio 2004
                                    p. Il direttore generale: Cannata