IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle Regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/81;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2  della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2,  comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che
demanda   al   Ministro  della  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle Regioni e Province autonome;
  Visto  decreto-legge  13 settembre  2002,  n. 200, convertito dalla
legge  13 novembre  2002,  n.  256,  che  modifica  ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Visti  i  decreti  di  declaratoria  di avversita' atmosferiche del
18 settembre  2003  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 229 del
2 ottobre   2003,  del  29 ottobre  2003  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2003;
  Visto  il  decreto  1° settembre  2003  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana 8 settembre 2003 n. 208, con il
quale  veniva  dichiarata  l'eccezionalita' delle gelate verificatesi
dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 in provincia di Bari;
  Vista  la  nota  11 febbraio  2004  con  la quale la regione Puglia
chiede  di  inserire  alcuni  Comuni  della  provincia  di Bari tra i
territori delimitati con il richiamato decreto del 1° settembre 2003;
  Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;
                              Decreta:
  La  dichiarazione  di eccezionalita' delle gelate dal 7 aprile 2003
al 9 aprile 2003 in provincia di Bari, di cui al decreto 1° settembre
2003  richiamato  nelle  premesse,  e'  estesa ai comuni di Acquaviva
delle  Fonti,  Altamura, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Gioia
del  Colle,  Monopoli, Noci, Putignano, Ruvo di Puglia, Sammichele di
Bari,  Santeramo  in  Colle  e  Turi, ai fini dell'applicazione delle
provvidenze  della  legge 14 febbraio 1992, 185, nel testo modificato
dal  decreto-legge  13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge
13 novembre  2002,  n.  256,  specificate  nel  medesimo decreto, con
l'esclusione  dei territori e delle colture danneggiate da avversita'
atmosferiche dichiarate eccezionali con i decreti di declaratoria del
18 settembre 2003 e del 29 ottobre 2003 richiamati nelle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 febbraio 2004
                                                Il Ministro: Alemanno