IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza  del  sig.  Bannwart  Martin,  nato  a  Solothurn
(Svizzera)   il  3 novembre  1970,  cittadino  svizzero,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei
titoli  professionali  di  cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed
esercizio   in   Italia   della   professione   di   psicologo  e  di
psicoterapeuta;
  Preso  atto  che  e'  in possesso del titolo accademico licentiatus
philosophiae  conseguito  presso l'Universita' di Berna il 31 ottobre
1997;
  Preso  atto  altresi'  che  ha  frequentato  e concluso un corso di
formazione post lauream in psicoterapia presso l'Universita' di Berna
da aprile 1999 ad aprile 2003;
  Considerato  che  ha  conseguito  nel dicembre  2000  il  titolo di
psicologo  FSP rilasciato dalla Federazione Svizzera delle psicologhe
e   degli  psicologi,  e  nel giugno  2003  il  titolo  di  psicologo
specialista in psicoterapia FSP rilasciato dalla stessa Federazione;
  Considerato  inoltre che il richiedente ha documentato di essere in
possesso di ampia esperienza professionale nel settore;
  Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 25 novembre
2003;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  comunque,  che  il  richiedente  non abbia una formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  psicologo  -  sezione A dell'albo, e pertanto
debba  essere  applicata  una  misura compensativa consistente in una
prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;
  Ritenuto   peraltro   che   il  richiedente  abbia  una  formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  psicoterapeuta,  come risulta dai certificati
prodotti,   per   cui   non   appare   necessario   applicare  misure
compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig. Bannwart Martin, nato a Solothurn (Svizzera) il 3 novembre
1970,  cittadino svizzero, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
psicologi  -  sezione A,  e  di  psicoterapeuta  e  l'esercizio della
professione in Italia.