IL DIRETTORE GENERALE
                     della previdenza sanitaria
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come
modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto il proprio decreto 18 novembre 2003, n. 3521, con il quale e'
stata  sospesa  la  validita'  del riconoscimento dell'acqua minerale
naturale  Lentula  in  comune  di  Cantagallo  (Prato)  in  quanto la
societa'   sorgente   Lentula  S.r.l.  (risultante  agli  atti  della
scrivente  titolare  della  concessione  dell'acqua minerale naturale
Lentula)  non  aveva  fatto  pervenire  la  certificazione  analitica
richiesta con apposita raccomandata in data 25 settembre 2003;
  Considerato  che  la  predetta  societa'  ha  provveduto,  con nota
pervenuta  in  data  30 dicembre  2003,  a  fornire la certificazione
analitica  richiesta  relativa  all'analisi  chimica effettuata su un
prelievo  di  campioni  di  acqua minerale Lentula in data 5 dicembre
2003;
  Visto il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio
superiore di sanita' in merito all'analisi chimica suddetta;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per le motivazioni espresse in premessa, il decreto 18 novembre
2003,  n. 3521, recante: «Sospensione del riconoscimento ministeriale
dell'acqua   minerale   naturale  Lentula  in  comune  di  Cantagallo
(Prato)», e' revocato.
  Il  presente decreto sara' trasmesso alla ditta titolare ed inviato
in  copia al Presidente della Giunta Regionale per i provvedimenti di
competenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 febbraio 2004
                                 p. Il direttore generale: Filippetti