LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, con la quale e' stato
adottato  il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4
della  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei
termini  di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei
procedimenti della Consob;
  Ritenuto  di  dover  modificare  ed  integrare  alcune disposizioni
contenute in tale regolamento;
                              Delibera:
  I.  Il  regolamento  di  attuazione  degli articoli 2, comma 2, e 4
della  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei
termini  di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei
procedimenti  della  Consob,  approvato  con  delibera  n.  12697 del
2 agosto 2000, e' modificato ed integrato come segue:
    nell'art. 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Per i procedimenti elencati nella sezione III della tabella il
termine  decorre  dalla data di scadenza del termine di trenta giorni
previsto dalla legge per la presentazione di deduzioni.»;
    dopo il comma 2, e' inserito il comma 2-bis:
  «2-bis.  Il  comma 2 non si applica ai procedimenti n. 131 e n. 132
elencati  nella  sezione  III  della  tabella, per i quali il termine
decorre dalla data di formale contestazione degli addebiti.»;
    nell'art. 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Per  le  fasi  procedimentali elencate nella sezione III della
tabella  il  termine  decorre  dalla  data di scadenza del termine di
trenta   giorni   previsto   dalla  legge  per  la  presentazione  di
deduzioni.»;
    nell'art. 6, dopo il comma 1, e' inserito il comma 1-bis:
  «1-bis.  Al  fine  del  rispetto  dei  termini  di  conclusione dei
procedimenti  e  delle fasi procedimentali elencati nella sezione III
della  tabella,  la  Consob  non  valutamemorie  scritte  e documenti
pervenuti nei novanta giorni che precedono la scadenza dei termini di
conclusione medesimi.»;
    nell'art. 7, dopo il comma 4, e' inserito il comma 4-bis:
  «4-bis.  I  termini  di  conclusione  dei procedimenti e delle fasi
procedimentali  elencati nella sezione III della tabella sono sospesi
per  tutto  il  tempo  in cui documenti relativi al procedimento sono
resi indisponibili per effetto di provvedimenti o atti dell'autorita'
giudiziaria  penale  o  di  altre  autorita'.  La  Consob comunica la
sospensione agli interessati.».
  La sezione III della tabella e' modificata come segue:
  Il  termine  per  la  conclusione  della fase procedimentale n. 134
(«Proposta  al  Ministero  del  tesoro di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarieper violazione delle disposizioni in tema di
mercati   di  cui  agli  articoli 189  e  190  del  T.U.F.»),  e'  di
centottanta giorni.
  II. Le disposizioni che modificano o integrano l'art. 4, l'art. 5 e
l'art. 6 del regolamento approvato con delibera n. 12697 del 2 agosto
2000  e la sezione III della tabella ad esso allegata si applicano ai
procedimenti ed alle fasi procedimentali per i quali la contestazione
degli addebiti sia stata notificata in data successiva all'entrata in
vigore della presente delibera.
  La  presente  delibera  e' pubblicata nel Bollettino della Consob e
nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Milano, 11 marzo 2004
                                                Il presidente: Cardia