IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
    Visto   il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modifiche  ed integrazioni, concernente il riordino della
disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto  l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
in  base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte
delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  al  finanziamento del Servizio
sanitario  nazionale,  previste  dall'art.  34,  comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
    Visto  l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il  quale  dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  la  regione  Valle  d'Aosta e la regione Friuli-Venezia
Giulia,  provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge
n.  724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, recante «Misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo»  ed  in
particolare  l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento
qualitativo  delle  prestazioni  sanitarie  ed il conseguimento degli
obiettivi  previsti  dal  Piano  sanitario  nazionale,  un  Fondo per
l'esclusivita'  del  rapporto  dei  dirigenti del ruolo sanitario che
hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;
    Vista  la  legge  23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni
per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed
in particolare l'art. 28, comma 8, che integra di 70 miliardi di lire
annui,  a  decorrere  dall'anno  2000,  il  suddetto Fondo, riducendo
corrispondentemente  le disponibilita' destinate al finanziamento dei
progetti di cui all'art. 1, comma 34-bis della legge n. 662/1996;
    Viste le proprie delibere 14 marzo 2003, n. 8 (Gazzetta Ufficiale
n.  122/2003)  e 13 novembre 2003, n. 85, concernenti rispettivamente
«la  ripartizione  della  quota  di  parte corrente 2003 del Servizio
sanitario    nazionale»   e   «la   ripartizione   tra   le   regioni
dell'accantonamento per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario  e  di rilievo nazionale 2003» con le quali, tra l'altro,
sono state accantonate ed assegnate risorse per i suddetti obiettivi,
di  cui 36.151.983,00 euro sono stati riservati per la corresponsione
della indennita' di esclusivita' ai dirigenti sanitari;
    Vista  la  proposta del Ministero della salute in data 21 ottobre
2003,  inviata  alla segreteria di questo Comitato ed alla Conferenza
Stato-regioni,    concernente   la   ripartizione   del   Fondo   per
l'esclusivita'  tra le regioni stesse per l'anno 2003, sulla base del
numero  dei  dirigenti  sanitari  che  hanno  optato  per  la  libera
professione intramuraria nell'anno 2000;
    Vista  l'intesa  espressa  dalla  conferenza  Stato-regioni nella
seduta 26 novembre 2003;
                              Delibera:
    Le  risorse destinate al Fondo per l'esclusivita' di cui all'art.
72,   comma   6,  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  pari  a
36.151.982,94  euro  per  l'anno 2003, sono ripartite, sulla base del
numero  dei  dirigenti  sanitari  che  hanno  optato  per  la  libera
professione   intramuraria,  secondo  quanto  indicato  nell'allegata
tabella che fa parte integrante della presente delibera.
      Roma, 5 dicembre 2003
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2004
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
1 Economia e finanze, foglio n. 258