IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,  recante
disposizioni  in materia di commercio con l'estero e, in particolare,
l'art.  24,  comma  1,  che costituisce, presso questo Comitato, la V
commissione  permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico
della  politica  commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che
le  delibere  adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame
di questo Comitato;
  Visto  il  comma  2  del  citato art. 24, il quale prevede che la V
commissione,  al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, puo'
emanare   direttive   volte   ad   indicare   delle   priorita'  alle
amministrazioni,  agli enti e agli organismi operanti nel settore del
commercio con l'estero;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione,
il  riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  dei  Ministeri e, in
particolare,   gli  articoli  23  e  27  concernenti  rispettivamente
l'istituzione  e  le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 33
concernente  le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
  Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che autorizza
il  Ministero delle attivita' produttive a costituire, ai sensi e per
le finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi
per  la  gestione  delle risorse deliberate da questo Comitato per il
sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI) nella
Repubblica   federale   di   Jugoslavia,   da   destinare   anche  al
finanziamento   di  operazioni  di  venture  capital  nei  Paesi  del
Mediterraneo  e  per  favorire  il processo di internazionalizzazione
delle imprese italiane;
  Visto  l'art.  80,  comma  2,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(finanziaria  2003)  il quale prevede che le disponibilita' esistenti
sul   conto  corrente  presso  la  tesoreria  centrale  dello  Stato,
intestato  al fondo rotativo di cui all'art. 26 della legge 24 maggio
1977,  n.  227,  e  all'art.  6  della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
vengano  destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del
triennio  2003-2005,  a  fondi rotativi per l'internazionalizzazione,
finalizzati  all'erogazione di prestiti per attivita' di investimento
delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo (PVS) e in quelli
in via di transizione;
  Vista  la  delibera  9 luglio  1998,  n.  63 (Gazzetta Ufficiale n.
199/1998),  con  la  quale  questo  Comitato  ha  adeguato il proprio
regolamento  interno  alle disposizioni di cui al decreto legislativo
5 dicembre 1997, n. 430;
  Vista  la  delibera  5 agosto  1998,  n.  79 (Gazzetta Ufficiale n.
241/1998),  con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato
le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;
  Visto  il  decreto interministeriale dell'economia e delle finanze,
degli  affari  esteri  e  delle  attivita' produttive 31 luglio 2003,
emanato in attuazione del citato art. 80 della legge n. 289/2002, con
cui  e'  stata  attribuita al Ministero delle attivita' produttive la
somma  di  160  milioni  di  euro,  da destinare a fondi rotativi per
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
  Vista  la  delibera  adottata dalla citata V commissione permanente
nella seduta del 22 ottobre 2003;
  Considerata l'opportunita' di promuovere e sostenere il processo di
intenazionalizzazione  delle imprese italiane in Russia e in Ucraina,
attraverso  strumenti  finanziari che favoriscano la realizzazione di
investimenti  diretti in quei Paesi, destinando allo scopo un importo
di  70  milioni di euro a carico della predetta disponibilita' di 160
milioni di euro;
  Considerato  che  la  restante  parte  ditale disponibilita' di 160
milioni  di  euro  sara'  destinata,  con  decreto del Ministro delle
attivita'  produttive,  ad  integrare  la  dotazione  dei  tre  fondi
rotativi  gia'  costituiti  ai  sensi  della  legge n. 273/2002 per i
Balcani, il Mediterraneo-Africa sub sahariana e la Cina;
                              Delibera:
  La  somma di 70 milioni di euro, di cui all'art. 80, comma 2, della
legge   n.  289/2002  e  all'art.  1  del  decreto  interministeriale
31 luglio   2003   richiamati   in   premessa,   viene  destinata  al
finanziamento  di  operazioni  di  «venture  capital»  in Russia e in
Ucraina,  al  fine  di  mettere a disposizione delle imprese italiane
strumenti    finanziari    che    ne   agevolino   il   processo   di
internazionalizzazione nei due predetti Paesi.
  Con apposito provvedimento, il Ministero delle attivita' produttive
disciplinera'  le finalita' e le modalita' di utilizzo della somma in
questione,  alla luce di quanto stabilito dall'art. 46 della legge n.
273/2002 richiamata in premessa.
    Roma, 13 novembre 2003
                                      Il Presidente delegato Tremonti
Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 274