IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre
1992,  che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1392/2001  della  Commissione del
9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
  Visto  il  decreto-legge  28 marzo  2003,  n.  49,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30 maggio  2003,  n.  119,  concernente
«Riforma  della  normativa  in  tema  di  applicazione  del  prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  10,  comma  20, del decreto-legge
28 marzo  2003,  n.  49,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
30 maggio 2003, n. 119, in base al quale, entro quarantacinque giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
decreto-legge  n.  49/2003,  con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sono definite le modalita' di attuazione;
  Considerata,  in  applicazione  dell'art.  1, comma 3, della citata
legge  30 maggio 2003, n. 119, la necessita' di consentire l'adozione
di  disposizioni  particolari  per  la  tutela dell'istituto del maso
chiuso;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, che si e'
espressa nella seduta del 13 novembre 2003;
  Acquisito   il   parere   espresso   dalle  competenti  commissioni
parlamentari;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                    Abbandono produzione lattiera
  1.  Al  fine  di  favorire  la  ristrutturazione  della  produzione
lattiera  e  il  rientro della produzione nei limiti del quantitativo
nazionale  garantito,  e' attivato un programma di abbandono totale e
definitivo  della  produzione  di latte vaccino ai sensi dell'art. 8,
lettera  a), del regolamento (CEE) n. 3950/92 e successive modifiche.
L'indennizzo  e'  determinato  in  modo  da assicurare che lo stesso,
unitamente all'aiuto per la riconversione, risulti compatibile con le
differenti  condizioni  di mercato delle quote presenti nelle diverse
zone  omogenee.  L'indennizzo,  differenziato  in modo da tener conto
dell'ubicazione  dell'azienda  nelle  aree  omogenee  classificate di
montagna,  svantaggiate  o  di  pianura  ai  sensi della direttiva n.
65/268 CEE, nonche' del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del
17 maggio  1999 e', fissato rispettivamente in Euro 0,15, Euro 0,25 e
Euro 0,30 per ogni chilogrammo di quota. L'indennizzo e', corrisposto
per  la  quota di cui risulta titolare il produttore al momento della
presentazione  della  domanda,  decurtata  delle  eventuali revoche e
riduzioni   che   hanno   efficacia   dal   periodo  successivo  alla
presentazione della domanda stessa. Le assegnazioni gratuite di quota
effettuate  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di Trento e
Bolzano  (regioni)  per  il  periodo  2003/2004 e successivi non sono
ammissibili  al  beneficio  dell'indennizzo. Tali ultimi quantitativi
affluiscono  alla  riserva  nazionale  per  essere  riattribuiti alle
regioni secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, della legge n.
119/2003.
  2. I produttori, che intendono aderire al programma di abbandono di
cui  al  comma  1,  devono presentare una specifica richiesta, previo
assenso del proprietario dell'azienda, nel caso in cui il richiedente
e'  un  affittuario,  per  il  tramite  della  regione competente per
territorio,  all'AGEA.  La richiesta, da redigersi secondo il modello
di  cui  all'allegato (I),  deve  essere presentata entro e non oltre
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto.  La  richiesta puo' essere presentata esclusivamente da quei
produttori   che  abbiano  provveduto  all'effettivo  versamento  del
prelievo   supplementare   eventualmente   dovuto  o  cui  sia  stata
riconosciuta  la  facolta' di rateizzazione di cui all'art. 10, comma
34 e seguenti, della legge n. 119/2003.
  3.   Le  regioni  trasmettono  all'AGEA,  attraverso  il  SIAN,  le
richieste presentate, entro sessanta giorni dal termine ultimo per la
presentazione  delle  medesime,  al  fine della predisposizione della
graduatoria  nazionale, formulata sulla base del criterio del maggior
rapporto  tra  produzione e quota del periodo antecedente a quello di
presentazione della domanda, dando priorita' nell'ordine:
    ai produttori che aderiscono al programma di riconversione di cui
all'art. 10, comma 21, della legge n. 119/2003;
    ai produttori le cui aziende sono situate in zone classificate in
pianura  ai  sensi della direttiva n. 75/268 CE, nonche' ai sensi del
regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999.
  4.  L'AGEA,  entro  trenta  giorni  dal  termine di cui al comma 3,
individua  i  produttori ammessi al programma di abbandono nei limiti
delle  disponibilita'  finanziarie  assegnate  al  programma e tenuto
conto della graduatoria nazionale. Ai produttori ammessi al programma
l'AGEA   invia,  entro  il  medesimo  termine,  la  comunicazione  di
accettazione, informandone la regione competente.
  5.  I  produttori  ammessi  al  programma,  entro i sessanta giorni
successivi  al  ricevimento  della  comunicazione  di cui al comma 4,
devono:
    a) abbandonare  la  produzione nell'azienda per la quale e' stato
chiesto  l'indennizzo,  di  cui  all'art. 10, comma 20 della legge n.
119/2003;
    b) procedere  alla  vendita  o  alla macellazione dei capi bovini
destinati alla produzione di latte ai fini della commercializzazione.
  6.  Ai  fini  della liquidazione dell'indennizzo, le regioni, entro
trenta  giorni  dal termine di cui al comma 5, verificano il rispetto
degli  adempimenti  di  cui al precedente comma e comunicano all'AGEA
l'esito  delle  verifiche  stesse.  Le  regioni  procedono, altresi',
all'aggiornamento  del  registro pubblico delle quote di cui all'art.
2, comma 2, della legge n. 119/2003.
  7.  L'AGEA,  entro  trenta  giorni  dal  termine di cui al comma 6,
provvede alla liquidazione dell'indennizzo.
  8.  Le  regioni  effettuano annualmente controlli a campione, anche
con  il  supporto  del  SIAN, al fine di verificare che non sia stata
ripresa  la  produzione di latte vaccino nell'azienda agricola che ha
beneficiato dell'indennizzo di cui al presente articolo.
  9. Il programma di abbandono viene riattivato con le disponibilita'
finanziarie  provenienti  dalle riassegnazioni di cui all'art. 3 o da
eventuali  rifinanziamenti del programma sulla base della graduatoria
nazionale  che  resta  aperta  fino al completo soddisfacimento delle
richieste.
  10.  Ai  produttori  che  aderiscono  al  programma di abbandono e'
garantito  l'accesso  al  regime di aiuti per la riconversione di cui
all'art. 10, comma 21, della legge n. 119/2003.