IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive
modificazioni  ed  in  particolare  il  capo  V all'art. 20, comma 1,
lettera c);
  Visto  l'art.  4  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  col  quale e' stata autorizzata l'immissione in
commercio  della  specialita'  medicinale ad uso veterinario indicata
nella parte dispositiva del presente decreto;
  Visti  gli  allegati I, II e III del regolamento CEE n. 2377/90 del
Consiglio del 26 giugno 1990 e successive modificazioni;
  Considerato   che   la   ditta  non  ha  presentato  documentazione
comprovante  la  difesa  in  sede  comunitaria  del  principio attivo
benzidammina  come  richiesto  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  p)
dell'art.  4  del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 119, e
successive modificazioni, e che per tale motivo non sussistono limiti
massimi residuali stabiliti, come previsto dalla normativa vigente;
  Considerato  altresi'  che,  come  da  rapporto di farmacovigilanza
pervenuto  allo  scrivente  ufficio, il farmaco non e' attualmente in
vendita;
  Ritenuto  in  ogni caso necessario, a tutela della salute pubblica,
sospendere  cautelativamente dal mercato la specialita' medicinale ad
uso veterinario contenente il suddetto principio attivo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   sospesa,   per   le   motivazioni   citate   nelle   premesse,
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   della   seguente
specialita' medicinale per uso veterinario nella preparazione e nelle
confezioni di seguito riportate:
    Ditta: Esteve S.r.l., via Duilio, 13 - 00192 Roma.
    Prodotto:  TANTUM  POLVERE,  polvere  per somministrazione orale,
nelle confezioni:
      15 bustine da 8 g - A.I.C. n. 101010015;
      3 bustine da 8 g - A.I.C. n. 101010027.