L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 18 marzo 2004;
  Visti:
    la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
    la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.
447;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 20 febbraio 1992;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 551;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 6 aprile 2000;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   Autorita)   2 marzo  2000,  n.  47/00  (di  seguito:
deliberazione   n.   47/00)   come   modificata  dalle  deliberazioni
dell'Autorita'  28 dicembre  2001,  n. 334/01, e 19 dicembre 2002, n.
221/02;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 236/00 (di
seguito: deliberazione n. 236/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di
seguito: deliberazione n. 237/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  24 gennaio  2001,  n. 5/01 (di
seguito: deliberazione n. 5/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 aprile  2002,  n. 64/02 (di
seguito: deliberazione n. 64/02);
    il   documento   per  la  consultazione  13 giugno  2002  recante
regolazione  delle  attivita'  di  accertamento della sicurezza degli
impianti   di   utenza   a   gas   (di   seguito:  documento  per  la
consultazione);
    il  parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
8 ottobre 2002 relativo al documento per la consultazione;
  Considerato che:
    con  la  deliberazione  n.  47/00  l'Autorita'  ha previsto che i
distributori  siano  soggetti  agli  obblighi di pronto intervento su
chiamata  del  cliente  finale,  ai  fini  della  salvaguardia  della
sicurezza fisica delle persone e delle cose;
    con   la   deliberazione   n.   236/00,   come  modificata  dalla
deliberazione  n.  5/01,  l'Autorita'  ha previsto che i distributori
siano soggetti all'obbligo di pronto intervento in seguito a chiamata
relativa  a  segnalazione  di  dispersione  di  gas sugli impianti di
proprieta'  o  gestiti  dal  cliente  finale  a  valle  del  punto di
consegna;
    con  la  deliberazione  n.  237/00  l'Autorita'  ha introdotto un
meccanismo  provvisorio per il riconoscimento dei costi sostenuti dai
distributori  per gli interventi per la promozione della sicurezza di
impianti dei clienti finali;
    con   la  deliberazione  n.  64/02  l'Autorita'  ha  definito  le
modalita'  per  il  riconoscimento  dei  costi  di  cui al precedente
alinea;
    con il proprio parere l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato ha segnalato, tra l'altro, l'opportunita' che il distributore
si limiti ad accertamenti documentali;
    l'Autorita'  puo' imporre obblighi a garanzia della sicurezza del
servizio di distribuzione del gas, intesa come tutela dell'integrita'
fisica  delle  persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di
diritti  costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e
il diritto di proprieta';
    i   soggetti   interessati  hanno  fatto  pervenire  commenti  ed
osservazioni  in relazione al documento per la consultazione ed hanno
tra l'altro segnalato le esigenze di:
      a) prevedere  che  l'avvio degli accertamenti sugli impianti in
servizio  sia  adeguatamente differito per consentire ai normatori il
completamento  delle  norme  tecniche e ai distributori l'adeguamento
della propria organizzazione e procedure aziendali;
      b) definire  in  modo  chiaro  il quadro delle responsabilita',
valorizzando,  ove  possibile,  il ruolo e le competenze dei soggetti
che gia' operano nel settore della sicurezza degli impianti di utenza
a gas;
      c) semplificare  la  registrazione dei dati e la raccolta delle
informazioni;
      d) evitare  duplicazioni di controlli presso il cliente finale,
tenendo  conto  della  vigente  legislazione  in  tema di impianti di
utenza a gas e dei compiti affidati agli enti locali;
  Ritenuto che sia opportuno:
    prevedere  l'obbligo  di  accertamento  documentale  su tutti gli
impianti  di  utenza,  inclusi  quelli in servizio, pur con la dovuta
gradualita',  evitando  in  tal modo disparita' di tutela tra clienti
finali  che  utilizzano  impianti in servizio rispetto ai clienti che
utilizzano impianti nuovi o modificati;
    effettuare  gli  accertamenti  su  documenti  gia' previsti dalle
disposizioni   vigenti   di   settore,   fatti  salvi  gli  opportuni
adattamenti, al fine di evitare duplicazioni di controlli sui clienti
finali;
    individuare  i  requisiti tecnico-professionali degli accertatori
facendo  riferimento  a  profili  professionali  gia'  richiesti, per
analoghe attivita', dalle discipline di settore;
    riservare  al comune competente per territorio l'effettuazione di
verifiche con sopralluogo:
      a) su  impianti  di  utenza  per  i quali il distributore abbia
notificato   al   comune   medesimo   l'impossibilita'  di  procedere
all'accertamento  per mancato invio della documentazione da parte del
cliente finale;
      b) su  impianti di utenza gia' accertati per via documentale da
parte del distributore;
    istituire  per l'installatore, che modifica un impianto di utenza
a   gas,   l'obbligo   di   invio  al  distributore  di  copia  della
dichiarazione  di  conformita' alla legge n. 46/1990, ove prevista, o
equivalente  per  gli impianti di utenza non ricadenti sotto la legge
n.  46/1990,  al  fine  di  consentire  al  distributore  medesimo lo
svolgimento   dell'attivita'   di   accertamento   documentale  della
sicurezza degli impianti di utenza a gas modificati;
    provvedere  alla  copertura  dei costi sostenuti dai distributori
per    l'attuazione   del   presente   regolamento   sia   attraverso
corrispettivi  a carico dei richiedenti l'attivazione della fornitura
di gas sia attraverso le tariffe di distribuzione;
    superare  il  meccanismo provvisorio definito dalle deliberazioni
n.  237/00  e  n. 64/02 per il riconoscimento dei costi sostenuti dai
distributori  per gli interventi per la promozione della sicurezza di
impianti   dei  clienti  finali  con  le  disposizioni  del  presente
regolamento;
    prevedere  una  graduale  attuazione del presente regolamento con
l'avvio  degli  accertamenti  sugli  impianti  nuovi, successivamente
sugli  impianti  modificati e riattivati e, da ultimo, sugli impianti
in  servizio,  differendo  altresi'  di  un  anno  l'applicazione del
presente  regolamento  per i distributori che servivano alla data del
31 dicembre 2003 un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000;
    prevedere  strumenti  ed iniziative atte a favorire la piu' ampia
diffusione e conoscenza del presente regolamento;
  Ritenuto  che  non  sia  opportuno  dare seguito ad alcune proposte
avanzate   dai  soggetti  interessati,  alcuni  dei  quali  hanno  in
particolare richiesto:
    di  escludere  dal regolamento gli impianti in servizio; cio' non
e'  possibile  in  quanto  l'Autorita'  ritiene di dovere tutelare in
eguale misura tutti i consumatori di gas distribuito a mezzo di rete,
indipendentemente  dallo  stato  del  proprio impianto di utenza, sia
esso   nuovo,  modificato,  riattivato  o  in  servizio,  tanto  piu'
considerando che, come affermato anche da alcuni soggetti consultati,
gli  impianti in servizio sono quelli che potenzialmente presentano i
maggiori rischi dal punto di vista della sicurezza;
    di  definire  come  criterio di incompatibilita' per il personale
incaricato  degli  accertamenti  quello di non essere un soggetto che
operi  a  qualsiasi titolo nel settore degli impianti di utenza; cio'
non  e'  possibile  perche'  porterebbe ad una scarsita' di personale
tecnico  da  adibire  agli  accertamenti e impedirebbe di beneficiare
delle  competenze  dei soggetti operanti nel settore per le attivita'
di  accertamento; tuttavia tale proposta di incompatibilita' e' stata
accettata   limitatamente   all'impianto   di  utenza  sottoposto  ad
accertamento;
           Delibera di approvare il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1. Ai  fini  del  presente  regolamento, si applicano le seguenti
definizioni:
    a) «accertamento»   e'   l'insieme  delle  attivita'  dirette  ad
accertare  in via esclusivamente documentale che l'impianto di utenza
sia  stato  eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento
nei riguardi della pubblica incolumita';
    b) «accertatore»   e'   il   personale   tecnico  incaricato  dal
distributore di effettuare l'accertamento;
    c) «anno   di   riferimento»   e'  l'anno  termico  al  quale  si
riferiscono i dati e le informazioni relative agli accertamenti;
    d) «anno  termico»  e' il periodo compreso tra il primo ottobre e
il trenta settembre dell'anno successivo;
    e) «Autorita»  e'  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas,
istituita  ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito:
legge n. 481/1995);
    f) «cliente  finale»  e'  il consumatore che acquista gas per uso
proprio;
    g) «distributore»  e'  il  soggetto  che  esercita l'attivita' di
distribuzione del gas;
    h) «impianto  di  distribuzione»  e'  una rete di gasdotti locali
integrati   funzionalmente,   per   mezzo  dei  quali  e'  esercitata
l'attivita'   di   distribuzione;   l'impianto  di  distribuzione  e'
costituito  dall'insieme  di  punti  di  alimentazione  della rete di
gasdotti  locali,  dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai
gruppi  di  riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza
fino  ai  punti  di  consegna  o  di  vendita e dai gruppi di misura;
l'impianto  di  distribuzione  puo'  essere  gestito  da  uno  o piu'
distributori;
    i) «impianto  di  utenza» e' il complesso costituito dall'insieme
delle  tubazioni  e  dei loro accessori dal punto di consegna del gas
agli  apparecchi  utilizzatori,  questi esclusi, dall'installazione e
dai  collegamenti  dei  medesimi,  dalle  predisposizioni  edili  e/o
meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato
l'apparecchio,  dalle  predisposizioni  edili  e/o  meccaniche per lo
scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
    j) «impianto  di  utenza in servizio» e' l'impianto di utenza con
fornitura di gas attiva;
    k) «impianto  di  utenza  modificato» e' l'impianto di utenza sul
quale sono state eseguite operazioni di ampliamento, trasformazione o
manutenzione  straordinaria  ai  sensi  dell'art.  8  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  6 dicembre  1991,  n. 447 (di seguito:
decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991);
    l)  «impianto  di  utenza nuovo» e' l'impianto di utenza di nuova
installazione;
    m) «impianto di utenza riattivato» e' l'impianto di utenza non di
nuova  installazione  per il quale viene attivata la fornitura di gas
dopo una precedente sospensione;
    n) «impianto  interno» e' l'insieme delle tubazioni, dei raccordi
e  delle  valvole per l'adduzione del gas, compresi tra la valvola di
intercettazione  del  gas  nel  punto  di  consegna  e  le valvole di
intercettazione   del   gas   a  monte  di  ogni  apparecchiatura  di
utilizzazione,  queste  ultime  comprese;  non comprende il gruppo di
misura;
    o) «installatore»  e'  l'impresa che ha eseguito l'installazione,
l'ampliamento,  la  trasformazione  o  la  manutenzione straordinaria
dell'impianto di utenza;
    p) «nuovo  allaccio»  e'  l'avvio dell'alimentazione del punto di
consegna;  non  comprende  i subentri immediati e l'attivazione della
fornitura  ad  impianti  di  utenza  in  servizio  ai quali sia stata
sospesa  la fornitura di gas; comprende l'attivazione della fornitura
ad  impianti  di utenza nuovi ai quali sia stata sospesa la fornitura
ai sensi del comma 16.6;
    q) «periodo  di avviamento» e' l'intervallo di tempo compreso tra
la  data  di  attivazione dell'alimentazione del punto di consegna al
primo  cliente finale servito dal distributore nel comune considerato
e il 31 dicembre del secondo anno solare successivo;
    r) «periodo  di  gestione»  e'  il  numero  di  mesi dell'anno di
riferimento  nei  quali  il  distributore  ha  gestito  l'impianto di
distribuzione; la frazione di mese maggiore di quindici giorni solari
e' considerata pari ad un mese di gestione;
    s) «periodo di subentro» e' l'intervallo di tempo compreso tra la
data  di  subentro da parte del nuovo distributore nella gestione del
servizio e il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui
e' avvenuto il subentro stesso;
    t) «punto  di  consegna» e' il punto di confine tra l'impianto di
proprieta'  del  distributore  o  gestito  da  esso  e  l'impianto di
proprieta' o gestito dal cliente finale;
    u) «stato  dell'impianto  di utenza» e' lo stato dell'impianto di
utenza  in  relazione alla sua realizzazione o alla fornitura di gas;
ai fini del presente regolamento sono previsti tre stati:
      (i) impianti di utenza nuovi;
      (ii) impianti di utenza modificati o riattivati;
      (iii) impianti di utenza in servizio;
    v) «terzo responsabile» e', ai sensi dell'art. 1, lettera o), del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la
persona  fisica  o  giuridica  che, essendo in possesso dei requisiti
previsti  dalle  normative  vigenti  e  comunque  di idonea capacita'
tecnica,  economica  e  organizzativa,  e'  delegata dal proprietario
dell'impianto  ad  assumerne la responsabilita' dell'esercizio, della
manutenzione  e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento
dei consumi energetici;
    w) «tipologia   di   impianto   di   utenza»   e'   la  tipologia
dell'impianto  di utenza in base alla portata termica complessiva; ai
fini del presente regolamento sono previste tre tipologie:
      (i) impianti di utenza con portata termica complessiva minore o
uguale a 34,8 kW;
      (ii)   impianti  di  utenza  con  portata  termica  complessiva
maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
      (iii)  impianti  di  utenza  con  portata  termica  complessiva
maggiore di 116 kW;
    x) «venditore» e' il soggetto che esercita l'attivita' di vendita
del gas;
    y) «verifica»  e' l'insieme delle attivita' effettuate dal comune
per  verificare  con  sopralluogo  che l'impianto di utenza sia stato
eseguito  e  sia  mantenuto  in  stato  di  sicuro  funzionamento nei
riguardi della pubblica incolumita'.