IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente
«Modifiche  alla  legge  4 maggio  1983, n. 184, recante: "Disciplina
dell'adozione  e  dell'affidamento dei minori" nonche' al titolo VIII
del libro primo del codice civile»;
  Visto,  in  particolare, il comma 3 dell'articolo 40 della legge n.
149  del 2001, ove si dispone che «con regolamento del Ministro della
giustizia   sono   disciplinate  le  modalita'  di  attuazione  e  di
organizzazione della banca dati»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994,
n.   748,  recante  modalita'  applicative  del  decreto  legislativo
12 febbraio  1993,  n.  39, concernente: «Norme in materia di sistemi
informativi    delle    amministrazioni    pubbliche   in   relazione
all'amministrazione della Giustizia»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Sentito  il  parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, reso con nota in data 11 giugno 2002;
  Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
reso con nota n. 10602/25794 in data 11 luglio 2003;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  Sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del
25 agosto 2003;
  Sentito  il  parere del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
reso con nota n. prot. UL/835/03/83-03 del 10 dicembre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. prot. ia 194/U-U.L 7/3-1 del 26 gennaio 2004 e nota n. prot.
309/U - 7/3-1 ia U.L. del 5 febbraio 2004);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
    a) «banca  di  dati»:  la  banca  di  dati  costituita  presso il
Ministero  della  giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile,
relativa  ai  dati  dei  minori  dichiarati  adottabili,  ai  coniugi
aspiranti  all'adozione  nazionale  e  internazionale,  nonche'  alle
persone singole disponibili all'adozione, in relazione ai casi di cui
alle  lettere  a),  c) e d) del comma 1 dell'articolo 44, della legge
4 maggio  1983, n. 184, cosi' come sostituito dall'articolo 25, della
legge 28 marzo 2001, n. 149;
    b) «dati»:  i  dati  previsti  dalla  legge  sulle  adozioni  che
affluiscono  dai  domini  specifici  dei  tribunali per i minorenni e
dalle  procure  della  Repubblica presso i tribunali per i minorenni,
dalle  singole  regioni,  nonche'  ogni  altra  informazione  utile a
garantire il miglior esito del procedimento di adozione;
    c) «uffici  della  giurisdizione  minorile»:  i  tribunali  per i
minorenni  e  le  procure  della  Repubblica presso i tribunali per i
minorenni,  i  giudici  tutelari, la sezione della famiglia presso le
corti  d'appello,  le  procure generali presso la corte d'appello, la
corte  di  cassazione  e  la  procura  generale  presso  la  corte di
cassazione;
    d) «regole procedurali di carattere tecnico operativo»: le regole
emanate  con  decreto del Ministro della giustizia per la definizione
di  dettaglio  della  gestione  della  banca di dati in ossequio alle
esigenze relative alla integrita' fisica e logica dei dati;
    e) «responsabile   dei  sistemi  informativi  automatizzati»:  il
dirigente  generale  o  equiparato di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare, la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 44 della legge 4 maggio
          1983,  n.  184  (Diritto  del minore ad una famiglia), come
          sostituito dall'art. 25 della legge 28 marzo 2001, n. 149:
              «Art.  44. - 1.  I minori possono essere adottati anche
          quando  non  ricorrono  le  condizioni  di  cui  al comma 1
          dell'art. 7:
                a) da persone unite al minore da vincolo di parentela
          fino  al  sesto  grado o da preesistente rapporto stabile e
          duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
                b) dal  coniuge  nel caso in cui il minore sia figlio
          anche adottivo dell'altro coniuge;
                c)   quando  il  minore  si  trovi  nelle  condizioni
          indicate dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
          n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
                d) quando  vi  sia  la  constatata  impossibilita' di
          affidamento preadottivo.
              2.  L'adozione,  nei  casi  indicati  nel  comma  1, e'
          consentita anche in presenza di figli legittimi.
              3.  Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma
          1  l'adozione  e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a
          chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e
          non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo
          a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
              4.  Nei  casi  di  cui alle lettere a) e d) del comma 1
          l'eta'  dell'adottante  deve  superare  di almento diciotto
          anni quella di coloro che egli intende adottare».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39 (Norme in materia di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              «Art.  10. - 1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata    in    vigore    del   presente   decreto,   ogni
          amministrazione,   nell'ambito   delle   proprie  dotazioni
          organiche,  individua,  sulla base di specifiche competenze
          ed   esperienze  professionali,  un  dirigente  generale  o
          equiparato,  ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un
          dirigente  di  qualifica  immediatamente  inferiore,  quale
          responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
              2.  Il  dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i
          rapporti    dell'amministrazione    di   appartenenza   con
          l'Autorita'  e  assume  la  responsabilita' per i risultati
          conseguiti  nella  medesima  amministrazione  con l'impiego
          delle   tecnologie   informatiche,   verificati   ai  sensi
          dell'art.  7,  comma  1, lettera d). Ai fini della verifica
          dei  risultati,  i compiti del nucleo di valutazione di cui
          all'art.  20,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'.
              3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il
          dirigente    responsabile   per   i   sistemi   informativi
          automatizzati,  oltre  a contribuire alla definizione della
          bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il
          mese  di febbraio  di  ogni  anno una relazione sullo stato
          dell'automazione  a  consuntivo  dell'anno  precedente, con
          l'indicazione   delle  tecnologie  impiegate,  delle  spese
          sostenute,  delle  risorse  umane utilizzate e dei benefici
          conseguiti».