La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo"
al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro
terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e
della piu' complessa vicenda del confine orientale.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per
diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle
scuole di ogni ordine e grado. E' altresi' favorita, da parte di
istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e
dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali
iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio
culturale, storico, letterario e artistico degli italiani
dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo
in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli
anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della
costa nord-orientale adriatica ed altresi' a preservare le tradizioni
delle comunita' istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e
all'estero.
3. Il "Giorno del ricordo" di cui al comma 1 e' considerato
solennita' civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio
1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro
degli uffici pubblici ne', qualora cada in giorni feriali,
costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 5 marzo 1977, n. 54.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 3:
- Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n.
260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), e' il
seguente:
«Art. 3. - Sono considerate solennita' civili, agli
effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e
dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti
giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del
Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione
popolare di Napoli.».
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo
1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), e'
il seguente:
«Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla legge 27
maggio 1949, n. 260, e della legge 4 marzo 1958, n. 132,
non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli
uffici pubblici.
E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici
riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate
da norme di legge.
«Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2,
che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di
vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e grado.».