IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  l'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  39  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
recante  disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e per la
correzione  dell'andamento dei conti pubblici, convertito dalla legge
24 novembre 2003, n. 326;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
12 marzo  2004,  concernente la definizione delle funzioni della rete
dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato per la gestione
telematica  degli  apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonche'
del gioco lecito, e le relative disposizioni transitorie;
  Visto il parere di congruita' fornito in data 30 gennaio 2004 dalla
apposita  Commissione  tecnica nominata dall'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato con provvedimento prot. n. 2004/03R/COA/UDC del
16 gennaio 2004;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Oggetto del decreto e definizioni

  1.   Il   decreto  disciplina  le  procedure  di  attuazione  delle
disposizioni  transitorie  previste dall'art. 6, comma 4, del decreto
del  Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1°
aprile  2004,  n. 77, concernente la definizione delle funzioni della
rete telematica.
  2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) apparecchio/i  di  gioco  o  apparecchio/i,  un apparecchio da
intrattenimento  di  cui  all'art.  110,  comma  6,  del  T.U.L.P.S.,
conforme  alle  regole  di produzione di cui al decreto del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  AAMS,  d'intesa con il Ministero
dell'interno  -  Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre
2003, emanato ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 22 dicembre
2002, n. 289;
    c) concessionario/i,  uno  dei  soggetti,  selezionati da AAMS in
base  a procedure ad evidenza pubblica, affidatario delle attivita' e
delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto della rete di AAMS;
    d) contratto   proposto   ai  titolari  di  nulla  osta  (periodo
transitorio),  uno  o  piu'  contratti  -  redatti  dai concessionari
secondo  termini  e modalita' definiti dalla procedura di selezione e
dalla   convenzione  di  concessione  e  pubblicati  nell'elenco  dei
concessionari  -  in  cui  sono  esplicitate  le  condizioni  che  il
concessionario  stesso  offre ai titolari di nulla osta per collegare
gli  apparecchi  di  gioco  previsti all'art. 6, comma 1, del decreto
della rete di AAMS;
    e) decreto   della   rete   di  AAMS,  il  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze del 12 marzo 2004, n. 86, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 1° aprile
2004,  n.  77,  concernente  la definizione delle funzioni della rete
telematica;
    f) elenco  dei  concessionari,  il  documento,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, attraverso il quale si
rendono  noti  i  concessionari nonche' i contratti con i titolari di
nulla osta (periodo transitorio) proposti da ciascuno di essi;
    g) esercizio/i,  gli  esercizi  pubblici,  i circoli privati ed i
punti  di  raccolta di altri giochi autorizzati di cui al decreto del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  AAMS, d'intesa con il
Ministero  dell'interno  -  Dipartimento della pubblica sicurezza del
27 ottobre  2003,  nei quali possono essere installati gli apparecchi
di gioco ed i videoterminali;
    h) nulla  osta,  il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della
legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    i) nulla  osta  sostitutivo,  il  nulla  osta  rilasciato  ad  un
concessionario  ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto della rete
di AAMS;
    j) PREU,   il  prelievo  erariale  unico  applicato  sulle  somme
giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n.  269,  convertito  dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326,
versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta;
    k) rete  telematica,  l'infrastruttura  hardware  e  software  di
trasmissione  dati,  affidata  in  conduzione  al concessionario, che
collega  gli  apparecchi  di gioco, anche videoterminali, al relativo
sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale;
    l)  sistema centrale, lo specifico sistema di elaborazione per la
gestione  ed  il  controllo,  da  parte di AAMS, di tutti i dati e di
tutte  le  informazioni  relativi  agli apparecchi di gioco, compresi
quelli  relativi  al PREU sulle somme giocate, forniti dal sistema di
elaborazione;
    m) sistema   di   elaborazione   (parte   componente  della  rete
telematica),  il sistema per la raccolta, la gestione ed il controllo
di  tutti  i  dati  e  le informazioni relativi agli apparecchi ed ai
videoterminali collegati alla rete telematica. Nel caso di apparecchi
videoterminali  collegati,  il  sistema  di elaborazione puo' gestire
anche il software di gioco;
    n) titolare/i di nulla osta o titolare/i, il titolare, diverso da
uno  dei concessionari, di nulla osta di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto della rete di AAMS;
    o) T.U.L.P.S.,  il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di  cui  al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  e successive
modificazioni ed integrazioni.