IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto l'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonche' del gioco lecito, e le relative disposizioni transitorie; Visto il parere di congruita' fornito in data 30 gennaio 2004 dalla apposita Commissione tecnica nominata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con provvedimento prot. n. 2004/03R/COA/UDC del 16 gennaio 2004; Decreta: Art. 1. Oggetto del decreto e definizioni 1. Il decreto disciplina le procedure di attuazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° aprile 2004, n. 77, concernente la definizione delle funzioni della rete telematica. 2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per: a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) apparecchio/i di gioco o apparecchio/i, un apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., conforme alle regole di produzione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, emanato ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289; c) concessionario/i, uno dei soggetti, selezionati da AAMS in base a procedure ad evidenza pubblica, affidatario delle attivita' e delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto della rete di AAMS; d) contratto proposto ai titolari di nulla osta (periodo transitorio), uno o piu' contratti - redatti dai concessionari secondo termini e modalita' definiti dalla procedura di selezione e dalla convenzione di concessione e pubblicati nell'elenco dei concessionari - in cui sono esplicitate le condizioni che il concessionario stesso offre ai titolari di nulla osta per collegare gli apparecchi di gioco previsti all'art. 6, comma 1, del decreto della rete di AAMS; e) decreto della rete di AAMS, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° aprile 2004, n. 77, concernente la definizione delle funzioni della rete telematica; f) elenco dei concessionari, il documento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, attraverso il quale si rendono noti i concessionari nonche' i contratti con i titolari di nulla osta (periodo transitorio) proposti da ciascuno di essi; g) esercizio/i, gli esercizi pubblici, i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 27 ottobre 2003, nei quali possono essere installati gli apparecchi di gioco ed i videoterminali; h) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni; i) nulla osta sostitutivo, il nulla osta rilasciato ad un concessionario ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto della rete di AAMS; j) PREU, il prelievo erariale unico applicato sulle somme giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta; k) rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, affidata in conduzione al concessionario, che collega gli apparecchi di gioco, anche videoterminali, al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale; l) sistema centrale, lo specifico sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutti i dati e di tutte le informazioni relativi agli apparecchi di gioco, compresi quelli relativi al PREU sulle somme giocate, forniti dal sistema di elaborazione; m) sistema di elaborazione (parte componente della rete telematica), il sistema per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutti i dati e le informazioni relativi agli apparecchi ed ai videoterminali collegati alla rete telematica. Nel caso di apparecchi videoterminali collegati, il sistema di elaborazione puo' gestire anche il software di gioco; n) titolare/i di nulla osta o titolare/i, il titolare, diverso da uno dei concessionari, di nulla osta di cui all'art. 6, comma 1, del decreto della rete di AAMS; o) T.U.L.P.S., il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni.