IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  229  del  codice  della strada approvato con decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  114 del 18 maggio 1992, che
delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie  afferenti alle materie
disciplinate dallo stesso codice;
  Visto  l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice  della  strada  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 28 dicembre 1992 che
conferma  l'applicabilita'  del  sopracitato art. 229 del codice alle
direttive comunitarie materie del regolamento;
  Visto  il  titolo  IV  del codice della strada «Guida dei veicoli e
conduzione degli animali»;
  Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L237
del  24  agosto  1991,  recepita con il decreto ministeriale 8 agosto
1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994,
cosi'  come  modificato  dal  decreto  ministeriale 14 novembre 1997,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1997 e dal
decreto   ministeriale   29 marzo  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999;
  Vista  la  direttiva  n.  96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L235
del  17  settembre  1996, recepita con decreto ministeriale 16 luglio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  97/26/CE  del  2 giugno  1997
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L150
del  7 giugno  1997 recepita con decreto ministeriale del 23 febbraio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999;
  Visto  il decreto ministeriale del 28 giugno 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 164 del 15 luglio 1996, cosi' come modificato
dal  decreto  ministeriale 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998;
  Vista  la  direttiva  2000/56/CE della Commissione del 14 settembre
2000,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L237 del 21 settembre 2000;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare le procedure nazionali in
materia  di  guida  a quelle comunitarie e ravvisata la necessita' di
allineare  al  diritto comunitario il codice della strada, nonche' il
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
  Considerata  altresi'  la  necessita'  di  provvedere,  in un unico
decreto,  i  provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie
in materia e di recepire la direttiva 2000/56/CE;

                               Adotta
                        il seguente decreto:

Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento
                     della direttiva 2000/56/CE

                               Art. 1.

  1.  Si istituisce, la patente italiana di guida, secondo il modello
comunitario descritto nell'allegato I.
  2.  Le  patenti  di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione
europea   sono   equiparate  alle  corrispondenti  patenti  di  guida
italiane.
  3  Allorche'  il  titolare  di  una  patente  di  guida in corso di
validita',  rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia
la  residenza  normale,  di  cui  al  successivo  art. 10, ad esso si
applicano  le disposizioni italiane in materia di durata di validita'
della  patente,  di  controllo  medico,  di disposizioni fiscali e di
iscrizioni,   sulla   patente,  delle  menzioni  indispensabili  alla
gestione della medesima.