IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 12,
secondo  il quale la concessione di aiuti finanziari e l'attribuzione
di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  sono subordinate alla
predeterminazione    ed    alla    pubblicazione   da   parte   delle
amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti,  dei  criteri  e  delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,  recante
«disposizioni  in  materia  di  commercio  estero», ed in particolare
l'art.  25  dello  stesso,  a  norma del quale dal 1° gennaio 1999 la
gestione     degli     interventi     di     sostegno     finanziario
all'internazionalizzazione  del sistema produttivo e' attribuita alla
Simest S.p.a.;
  Visto  l'art.  20  dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che
introduce  modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di
promozione  della  partecipazione  della  Simest S.p.a. a societa' ed
imprese all'estero;
  Vista  la  legge 9 gennaio 1991, n. 19 «Norme per lo sviluppo delle
attivita'   economiche  e  della  cooperazione  internazionale  della
regione  Friuli-Venezia  Giulia,  della  provincia di Belluno e delle
aree  limitrofe» e successive modificazioni e, in particolare, l'art.
23, comma 7, nel quale si prevede che alle operazioni poste in essere
dalla  Finest  S.p.a.  possa  partecipare,  per  quote aggiuntive, la
Simest   S.p.a.,   essendo,  in  tal  caso,  elevato  il  limite  del
finanziamento  complessivo  al  40% del capitale sociale dell'impresa
estera;
  Vista la delibera del CIPE del 22 ottobre 2003, con la quale:
    1.  Visto  l'art.  80,  comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  che ha previsto che le disponibilita' finanziarie esistenti sul
conto corrente presso la Tesoreria provinciale dello Stato, intestato
al  Fondo  rotativo di cui all'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n.
227,  e  all'art.  6  della  legge  26 febbraio  1987, n. 49, vengano
destinate  fino  ad  un  massimo  del  20  per  cento,  nel  triennio
2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  delle attivita'
produttive,    a   fondi   rotativi   per   l'internazionalizzazione,
finalizzati  all'erogazione di prestiti per attivita' di investimento
delle imprese italiane nei PVS e in quelli in via di transizione;
    2.  Visto l'art. 1 del decreto 31 luglio 2003, che attribuisce al
Ministero delle attivita' produttive la somma di 160 milioni di euro,
rivenienti  dalle  giacenze  di cui al predetto fondo rotativo per la
cooperazione,     da     destinare     a     fondi    rotativi    per
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
    3. Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  stata  apportata nello stato di previsione del Ministero
delle attivita' produttive - capitolo 8315 (U.P.B. 5.2.3.2) «Somme da
destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese
nei Paesi in via di sviluppo» - una variazione di bilancio in termini
di  competenza  e  di cassa, per l'anno finanziario 2003, di Euro 160
milioni  rivenienti  dalle giacenze di cui al predetto Fondo rotativo
per la cooperazione;
  e' stato disposto che:
      a.  la  somma  di Euro 70 milioni, di cui all'art. 80, comma 2,
della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289 e all'art. 1 del decreto 31
luglio  2003  summenzionati,  viene  destinata  al  finanziamento  di
operazioni  di  «venture  capital» in Russia e in Ucraina, al fine di
mettere  a  disposizione  delle imprese italiane strumenti finanziari
che  ne  agevolino  il  processo  di  internazionalizzazione  nei due
predetti Paesi;
      b.  alle  partecipazioni  acquisite dalla Simest S.p.a. e dalla
Finest  S.p.a.,  mediante  l'utilizzo  del  suddetto  importo, non si
applicano  i  limiti  di  cui  all'art.  20,  comma  1,  del  decreto
legislativo  n.  143/1988,  come specificato nelle delibere del CIPE,
rispettivamente del 9 giugno 1999 e del 15 luglio 2003;
      c.  spetta al Ministero delle attivita' produttive disciplinare
le  finalita'  e  le  modalita'  di  utilizzo  dello  stanziamento in
questione;
  Visto  l'art.  46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto
della  quale il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a
costituire,  ai  sensi e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile
1990,  n.  100  e  successive  modificazioni  fondi  rotativi  per la
gestione  delle  risorse deliberate dal CIPE, per il finanziamento di
operazioni  di  «venture  capital»  e  per  favorire  il  processo di
internazionalizzazione delle imprese italiane;
  Considerato che:
    ai  sensi della legge n. 100/1990 la Simest S.p.a. puo' acquisire
fino  al  25%  del capitale sociale delle societa' partecipate, fatte
salve  le  deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste
per  l'attivita'  della  Simest  S.p.a.  dalla  delibera del CIPE del
9 giugno 1999;
    ai  sensi della legge n. 19/1991, la Finest S.p.a. puo' acquisire
fino  al  25%  del capitale sociale delle societa' partecipate, fatte
salve  le  deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste
per  l'attivita'  della  Finest  S.p.a.  dalla  delibera del CIPE del
15 luglio 2003;
    occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra le suddette
leggi  e  la delibera del CIPE del 22 ottobre 2003 sopra indicata, ai
fine  di contenere la partecipazione pubblica entro il limite del 49%
del  capitale  o  del  fondo  sociale di ciascuna impresa partecipata
all'estero;
  Vista  la  delibera  della V Commissione permanente del CIPE che ha
esteso  alla  Moldova  ed  ai  Paesi caucasici (Armenia, Azerbaijan e
Georgia)  l'utilizzo  dello  stanziamento di 70 milioni di euro, gia'
destinato  al  finanziamento  di  operazioni  di «venture capital» in
Russia ed Ucraina da parte di imprese italiane;
  Visti  i  propri  decreti  n.  397  del  3 giugno 2003 e n. 404 del
26 agosto  2003  con  i  quali  e'  stato  istituito  il  Comitato di
indirizzo  e rendicontazione nonche' definiti i suoi compiti e la sua
composizione;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  394 del 14 aprile 2003, con cui e'
stati   approvata  e  resa  esecutiva  la  convenzione  stipulata  il
17 dicembre  2002 e l'atto aggiuntivo stipulato in data 24 marzo 2003
tra  il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  la Simest S.p.a.
concernenti la gestione di un fondo rotativo;
  Ritenuto  di  rivedere le disposizioni contenute nel decreto n. 424
del  13 novembre  2003  che ha istituito ed affidato in gestione alla
Simest S.p.a. il predetto fondo rotativo di Euro 70 milioni destinato
al  sostegno  di  operazioni  di  «venture capital» nella Federazione
russa e in Ucraina;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001
concernente   l'attribuzione   del   titolo   di   Vice  Ministro  al
Sottosegretario   di   Stato  presso  il  Ministero  delle  attivita'
produttive,  On.  Adolfo  Urso, a seguito della delega di particolari
funzioni  conferitagli  dal  Ministro  con  decreto 2 ottobre 2001, a
norma dell'art. 10 della legge n. 400/1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  Ai fini del presente decreto si intendono:
    Stanziamento: importo complessivo pari a settanta milioni di euro
trasferiti alla Simest S.p.a. per le finalita' qui stabilite;
    Societa'   destinatarie  e  investimento:  imprese  italiane  che
acquisiscono quote di capitale di rischio in societa' costituite o da
costituire  nella  Federazione  russa,  in  Ucraina,  in  Moldova, in
Armenia, in Azerbaijan e in Georgia;
    Intervento:  acquisizione  da parte della Simest S.p.a., a valere
sul  fondo  rotativa di cui al successivo art. 2, in nome e per conto
del  Ministero  delle attivita' produttive, Direzione generale per le
politiche   di   internazionalizzazione,   di   quote   di   capitale
dell'investimento;
    Intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte di Simest S.p.a.
in  nome  e per conto proprio, in conformita' a quanto previsto dalla
legge  n.  100/1990  e successive modificazioni, di quote di capitale
dell'Investimento;
    Intervento  Finest  S.p.a.:  acquisizione,  da  parte  di  Finest
S.p.a., in nome e per conto proprio, in conformita' a quanto previsto
dalla  legge  n.  19/1991  e  successive  modificazioni,  di quote di
capitale dell'investimento;
    Comitato:  Il  Comitato  di indirizzo e rendicontazione istituito
con il decreto di cui in premessa;
    Ministero:  il  Ministero  delle  attivita' produttive, Direzione
generale per le politiche di internazionalizzazione;
    Soggetto   gestore:  La  Simest  S.p.a.,  istituita  dalla  legge
24 aprile  1990,  n.  100,  cui e' stata attribuita la gestione degli
interventi  agevolati  finanziati  con  le  disponibilita'  dei fondi
presso  di  essa  trasferiti,  ai  sensi  dell'art.  25  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143.