IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
1° ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 239 dell'11 ottobre 1993, con il quale e' stato istituito
il   comitato   nazionale  per  il  coordinamento  della  cartografia
   geologica e geotematica presso il Servizio geologico nazionale;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 agosto  1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  253 del 28 ottobre 1995, recante nuove disposizioni per
il comitato della cartografia geologica e geotematica, che ivi assume
la nuova denominazione di «comitato geologico»;
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300,
e  successive  modifiche  ed integrazioni, con cui e' stata istituita
l'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT),  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  regolamento  di
approvazione  dello  statuto  dell'Agenzia suddetta e atteso che alla
stessa  sono  state  trasferite  le  funzioni  e  le attribuzioni del
Servizio geologico nazionale;
  Visto  il  decreto-legge  12 ottobre  2000, n. 279, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  11 dicembre  2000,  n.  365,  recante
«Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato
ed  in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite
da  calamita'  naturali»,  che  all'art. 3-bis istituisce un comitato
composto  dai  responsabili  del Servizio geologico nazionale e delle
corrispondenti  strutture tecniche delle regioni e province autonome,
al  fine  di  assicurare  il  coordinamento  e  l'armonizzazione  dei
programmi  di  competenza  del  Servizio  geologico nazionale e delle
corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  4  maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  156  del  7  luglio  2001,  che  stabilisce
l'organizzazione  e i compiti di detto comitato, denominato «Comitato
di  coordinamento  geologico  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207,  concernente  «Regolamento  recante l'approvazione dello statuto
dell'Agenzia   per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi
tecnici»,  a  norma  dell'art.  8,  comma  4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
  Ritenuto  che  i  compiti  assegnati  al  comitato di coordinamento
geologico  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome rendono
necessaria  una  modifica  e  un adeguamento dei compiti del comitato
geologico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Composizione
  1.  Il  comitato geologico, istituito presso il dipartimento difesa
del  suolo  dell'APAT quale organo consultivo, resta in carica cinque
anni ed e' costituito:
    dal  direttore del dipartimento difesa del suolo dell'APAT che lo
presiede;
    dal  direttore  della  Direzione generale per la difesa del suolo
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
    dal  responsabile  del  servizio  CARG,  rilevamento  geologico e
analisi di laboratorio, del dipartimento difesa del suolo dell'APAT;
    da  tre  esperti  designati  dal  dipartimento  difesa  del suolo
dell'APAT;
    dal presidente della Federazione italiana di scienze della terra;
    da  tre  esperti  designati  dalla  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
    da  cinque  esperti  designati dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio.