IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e IL DIRETTORE dell'Agenzia del demanio Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici»; Considerato che l'art. 38, comma 2, prevede una procedura straordinaria per l'alienazione dei veicoli giacenti da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003 presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purche' immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi d'interesse storico e collezionistico, anche se non confiscati; Considerato che il suddetto art. 38, al comma 3, demanda al Ministero dell'interno e alla Agenzia del demanio, congiuntamente, l'individuazione, con decreto dirigenziale, delle modalita' di svolgimento dell'alienazione e delle attivita' ad essa funzionali e connesse; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente l'«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, concernente l'«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, che, oltre a disporre la trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico, ha attribuito alla stessa la gestione dei beni confiscati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, in materia di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e il relativo regolamento di attuazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Decretano: Art. 1. Oggetto Il presente decreto disciplina il procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli individuati all'art. 38, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito indicato come art. 38.