IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 109, recante
l'attuazione  delle  direttive  (CE)  89/395  e  89/396,  concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del  4 giugno  1997,  n.  256,  recante  norme  sulle  condizioni per
consentire  l'attivita'  dei  consorzi  volontari  di  tutela  e  dei
consigli  interprofessionali  delle  denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di
qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
21 marzo  2002,  concernente l'approvazione dello schema di piano dei
controlli,  delle  relative  istruzioni e del prospetto tariffario ai
fini  dell'applicazione  del  citato  decreto  ministeriale 29 maggio
2001;
  Visti  i  decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali
27 dicembre  2001,  9 agosto  2002  e  31 luglio 2003, concernenti la
proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto
29  maggio  2001,  relativo  alla  scadenza della presentazione della
domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di
tutela;
  Visto  in  particolare  1'art.  2  del  citato decreto ministeriale
31 luglio  2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale
i  consorzi  di  tutela  che  si  siano  candidati  all'attivita'  di
controllo  in  conformita'  alle  istruzioni di cui al citato decreto
ministeriale 21 marzo 2002;
  Visti  i  decreti  ministeriali  con  i quali in applicazione della
citata  normativa  e'  stato conferito ai consorzi di tutela dei vini
D.O.C.  l'incarico  a  svolgere le funzioni di controllo previste dal
decreto  ministeriale  29 maggio  2001  e,  in particolare, l'art. 2,
comma 2, lettera e) degli stessi decreti che consente, in deroga alle
disposizioni  di  cui alla lettera d) del citato art. 2, comma 2), di
poter  omettere,  per  un  periodo  di  novanta  giorni  a  decorrere
dall'entrata  in  vigore  degli stessi decreti, sui recipienti, anche
nell'ambito  dell'etichettatura,  la dicitura obbligatoria attestante
l'avvenuto controllo di cui trattasi;
  Attesa  la  necessita' di prorogare al 30 settembre 2004, a livello
generale  nei  confronti  di  tutti i vini a denominazione di origine
controllata  sottoposti  al  controllo  di  cui  trattasi, il termine
previsto  dall'art.  2,  comma 2, lettera e) dei predetti decreti, al
fine  di  consentire  ai  produttori  imbottigliatori  interessati di
disporre  di  un  ampio  lasso  di  tempo  per  lo  smaltimento delle
precedenti   etichette,   nonche'   per   l'adeguamento  delle  nuove
etichette;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  L'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 2, comma
2,  lettera d) dei decreti ministeriali di conferimento dell'incarico
ai  consorzi  di  tutela  dei vini a D.O.C. a svolgere le funzioni di
controllo   previste   dal   decreto   ministeriale  29 maggio  2001,
concernente  l'obbligo  di  riportare  sui  recipienti  di  capacita'
inferiore  a  60 litri la dicitura obbligatoria attestante l'avvenuto
controllo di cui trattasi, e' prorogata al 1° ottobre 2004.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 aprile 2004
                                         Il direttore generale: Abate