IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,  che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed
in  particolare  l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del
1° luglio  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  «Raschera»,  ai  sensi  dell'art.  17 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  l'istanza presentata dal Consorzio tutela formaggio a D.O.P.
Raschera,  con sede in Vicoforte (Cuneo), via Mondovi' Piazza n. 1/d,
intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione   di  origine  protetta  «Raschera»  nel  quadro  della
procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Vista  la nota protocollo n. 62417 dell'8 aprile 2004, con la quale
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  dell'8 aprile  2004,  con  la  quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  «Raschera»  in  attesa  che  l'organismo comunitario decida
sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata dal Consorzio tutela
formaggio   a  D.O.P.  Raschera,  assicuri  la  protezione  a  titolo
transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione di origine
protetta  «Raschera»,  secondo  il  disciplinare  di  produzione  che
recepisce la modifica richiesta e che si allega al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  paragrafo  5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CE)  n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Raschera»  che  recepisce la modifica richiesta dal Consorzio tutela
formaggio a D.O.P. Raschera e che si allega al presente decreto.