IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
    Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
    Visti  i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
    Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P.
o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
    Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
    Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997, n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
    Vista  la  circolare  ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
    Vista   la   richiesta  presentata  in  data  29 marzo  2004  dal
laboratorio  «Centro enologico meridionale di Italo De Luca», ubicato
in  Ortona  (Chieti),  s.s. 538 km. 6,950 Caldari di Ortona, volta ad
ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli
oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P;
    Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in
particolare  ha  dimostrato  di  avere ottenuto in data 9 luglio 2001
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in
ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
    Ritenuti  sussistenti  le condizioni e i requisiti concernenti il
rilascio dell'autorizzazione in argomento;
                              Autorizza
il  laboratorio  «Centro  enologico  meridionale  di  Italo De Luca»,
ubicato  in  Ortona  (Chieti), s.s. 538 km 6,950 - Caldari di Ortona,
nella  persona  del  responsabile enologo Italo De Luca, per l'intero
territorio  nazionale,  al  rilascio  dei  certificati di analisi nel
settore oleicolo, aventi valore ufficiale.
    Le  prove di analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato,
sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante
del presente decreto.
    L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dalla data di
emanazione  del  presente  decreto  a  condizione  che il laboratorio
mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
    La   eventuale  domanda  di  rinnovo  deve  essere  inoltrata  al
Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima
della scadenza.
    Il  responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere di
comunicare  all'Amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del
laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
    L'omessa      comunicazione      comporta      la     sospensione
dell'autorizzazione.
    L'Amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata m qualsiasi momento.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 31 marzo 2004
                                         Il direttore generale: Abate