IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
    Visto  il  regolamento  CEE  n.  2676/90  della  Commissione  del
17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da
utilizzare nel settore del vino;
    Visto  il  regolamento  CE  n.  1493 del Consiglio, del 17 maggio
1999,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri,
dei  laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo;
    Visto  il  decreto ministeriale del 14 settembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n.  244  del  19 ottobre  2001  con  il  quale il laboratorio «Centro
enologico  meridionale di Italo De Luca», ubicato in Ortona (Chieti),
s.s.  538  km  6,950  -  Caldari  di  Ortona, e' stato autorizzato al
rilascio  dei  certificati  di  analisi nel settore vitivinicolo, per
l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini
dell'esportazione;
    Vista  la  domanda  di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal
laboratorio sopra indicato in data 29 marzo 2004;
    Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997, n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in
particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui
all'art. 3 del citato decreto legislativo;
    Vista  la  circolare  ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
    Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in
particolare  ha  dimostrato  di  avere ottenuto in data 9 luglio 2004
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in
ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
    Ritenuti  sussistenti  le condizioni e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
                     Si rinnova l'autorizzazione
al  laboratorio  «Centro  enologico  meridionale  di  Italo De Luca»,
ubicato in Ortona (Chieti), s.s. 538 km 6,950 - Caldari di Ortona, al
rilascio  dei  certificati  di  analisi nei settore vitivinicolo, per
l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini
dell'esportazione  limitatamente  alle  prove elencate in allegato al
presente decreto.
    L'autorizzazione   ha   validita'   triennale   a  decorrere  dal
19 ottobre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validita'
dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
    La  eventuale  domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata
al  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali almeno tre mesi
prima della scadenza.
    Il   laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di  comunicare
all'Amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti
interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,
la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra
modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio
medesimo e' accreditato.
    L'omessa      comunicazione      comporta      la     sospensione
dell'autorizzazione.
    Sui   certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
    L'Amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 31 marzo 2004
                                         Il direttore generale: Abate