IL DIRETTORE
               dell'ex unita' operativa autotrasporto
                   internazionale di cose A.P.C. 3

  Vista   la  legge  6 giugno  1974,  n.  298,  recante  «Istituzione
dell'Albo  nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe  a  forcella per i trasporti di merci su strada» e successive
modificazioni  e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
200 del 31 luglio 1974;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 dicembre  2000, n. 395, recante
«Attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  dell'Unione europea n.
98/76/CE   del  1° ottobre  1998,  modificativa  della  direttiva  n.
96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore  su  strada  di  merci  e  di  viaggiatori,  nonche' il
riconoscimento  reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e
successive  modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 novembre 1999, n. 521, recante
«Disposizioni  concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali  al  trasporto  di  merci su strada», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
  Visto  il decreto dirigenziale 7 aprile 2000, recante «Disposizioni
applicative  per  il  rilascio delle autorizzazioni internazionali al
trasporto  di merci su strada» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
90 del 17 aprile 2000;
  Visto  il decreto dirigenziale 18 giugno 2002 recante «Modifica del
decreto   dirigenziale   7 aprile  2000»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002;
  Vista  la  risoluzione  CEMT/CM(2000)10 approvata dal Consiglio dei
Ministri  CEMT  a  Praga  il  31 maggio  2000 sull'armonizzazione nei
trasporti stradali;
  Visto  il  documento  CEMT/CM(2001)9/FINAL contenente la «Guida per
l'uso  delle  autorizzazioni  C.E.M.T.»  approvata  dal Consiglio dei
Ministri C.E.M.T. a Lisbona il 29-30 maggio 2001;
  Visto   il   documento   CEMT/CS/TR(2003)18  del  12 novembre  2003
contenente la distribuzione delle autorizzazioni C.E.M.T. per il 2004
fra i vari paesi aderenti;
  Vista la nota del Segretariato CEMT del 17 luglio 2003 con la quale
e' stato introdotto il limite delle sei settimane nell'utilizzo delle
autorizzazioni  C.E.M.T.  al  di  fuori  del  territorio del Paese di
immatricolazione;
  Viste  le  disposizioni  generali di utilizzazione pubblicate sulle
stesse  autorizzazioni  C.E.M.T.  e  sul  libretto  dei resoconti dei
viaggi;
  Premesso  che  alcune  autorizzazioni  C.E.M.T. non sono valide per
l'Austria  e  alcune  non  sono  valide per la Grecia, il contingente
italiano   di  autorizzazioni  C.E.M.T.  per  l'anno  2004  e'  stato
mantenuto a 379 autorizzazioni cosi' formate:
    241  autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro
2»;
    4   autorizzazioni  di  tipo  «breve  durata»  (4\times  12 = 48)
utilizzabili con veicoli almeno «euro 2» valide anche per la Grecia;
    134  autorizzazioni annuali utilizzabili almeno con veicoli «euro
3»  di  cui  soltanto  96 sono valide anche per l'Austria e 62 valide
anche per la Grecia;
  Considerato  che,  35  autorizzazioni del sopraindicato contingente
non sono state rinnovate nel 2004 alle imprese che ne erano titolari,
per  mancanza  della  prescritta  domanda  di  rinnovo (13) o perche'
scarsamente  utilizzate  nel 2003 (22); le stesse restano disponibili
da  attribuire  con la presente graduatoria cosi' ripartite a seconda
delle rispettive limitazioni:
    3  valide  anche in Austria utilizzabili almeno con veicolo «euro
tre»;
    24  non  valide  in  Austria  e  Grecia,  utilizzabili almeno con
veicoli «euro due»;
    7 non valide in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con veicoli
«euro tre»:
    1   «breve   durata»  (1\times  12)  non  valida  in  Austria  ed
utilizzabili almeno con veicolo «euro due».
  Tenuto  conto  che  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2, del decreto
dirigenziale  7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale
18 giugno  2002,  le  imprese  concorrenti,  per  essere ammesse alla
graduatoria, devono totalizzare almeno 150 punti;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2,  del  decreto
dirigenziale  7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale
18 giugno  2002,  per  ottenere  l'assegnazione  delle autorizzazioni
C.E.M.T.,  le  imprese  devono avere in disponibilita' veicoli idonei
«euro  2»  o  «euro  3»  o  meno  inquinanti  a  seconda  del tipo di
autorizzazione  C.E.M.T.  da  assegnare,  in  numero almeno pari alle
autorizzazioni C.E.M.T. di cui possono essere titolari;
  Tenuto  conto  che  ai  sensi  del  comma  1-quater dell'art. 3 del
decreto  dirigenziale  7 aprile  2000,  come  modificato  dal decreto
dirigenziale  18 giugno  2002,  le  autorizzazioni  C.E.M.T., «valide
Austria»  vengono attribuite, in ordine di punteggio una per ciascuna
impresa, a quelle che vantino almeno uno dei seguenti requisiti:
    a) essere gia' titolari di altre autorizzazioni, rinnovate, dello
stesso tipo;
    b) essere  titolari di almeno un'assegnazione fissa, rinnovabile,
per uno dei seguenti Paesi: R. Ceca, R. Slovacca, Polonia, Ungheria e
Bielorussia;
  Considerato  invece  che  non  si  puo'  tener  conto del requisito
«titolarita'  di  ecopunti» in quanto non vi sono imprese titolari di
assegnazione  di punti per il transito in Austria, perche' gli stessi
non sono stati attribuiti gli Stati membri;
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi  del  comma  1-quinquies del decreto
dirigenziale  7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale
18 giugno  2002,  le  autorizzazioni  C.E.M.T.  «non  valide Austria»
vengono  assegnate  in  aggiunta  alle altre, in ordine di punteggio,
attribuendo  una  prima autorizzazione per ciascuna impresa che abbia
totalizzato  almeno 150 punti e ricominciando il giro a partire dalla
prima  classificata, per ogni successiva assegnazione, utilizzando il
divisore 150 per un massimo di 4 giri;
  e  che  le  eventuali autorizzazioni residue vengono attribuite con
ulteriori giri ad esaurimento, senza tenere piu' conto del divisore.
  Visto  l'art.  2,  del  decreto  dirigenziale  7 aprile  2000, come
modificato   dal   decreto   dirigenziale   18 giugno   2002,   sulla
ripartizione delle autorizzazioni C.E.M.T. disponibili;
  Esaminate le 130 domande presentate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvata  la  graduatoria  di  merito  di  cui all'elenco n. 1
allegato al presente decreto relativa all'anno 2004, per il rilascio,
delle  autorizzazioni  multilaterali al trasporto di merci su strada,
della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.