IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito
in  legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1, comma 1, della legge 3
agosto 1994, n. 483;
  Visto  l'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la
«Elezione  dei  membri  del Parlamento europeo spettanti all'Italia»,
come  modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61 e dalla
legge 27 marzo 2004, n. 78;
  Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni ai fini della nomina
dei  presidenti  delle  sezioni  elettorali  istituite nel territorio
degli  altri  Paesi dell'Unione europea per l'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  della  nomina dei presidenti delle sezioni elettorali
istituite  a  norma  dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n.
408,  convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della  legge  3 agosto  1994,  n. 483, gli uffici consolari, entro il
10 maggio  2004,  trasmettono alla cancelleria della Corte di appello
di  Roma  l'elenco  degli  elettori,  residenti  nel  Paese in cui e'
compresa  la  circoscrizione  consolare,  che  abbiano  un livello di
conoscenza   della  lingua  italiana  idoneo  all'espletamento  della
funzione di presidente di seggio, eta' non superiore ai 70 anni e non
abbiano  presentato  domanda  per  votare per i membri del Parlamento
europeo dello Stato comunitario di residenza.
  2.  Ai  fini  del  giudizio  di  idoneita'  di  cui  al primo comma
dell'art. 32 sopracitato, gli uffici consolari dovranno indicare, per
ciascun  nominativo, il titolo di studio, la professione, l'eventuale
precedente   espletamento  di  altro  incarico  di  presidente  o  di
scrutatore  nonche',  ove  possibile, brevi ragguagli sulla capacita'
organizzativa dell'interessato, indicando, infine, se quest'ultimo ha
esplicitamente espresso il relativo gradimento.
  3. Tali nominativi devono essere in numero almeno triplo rispetto a
quello   delle   sezioni   elettorali   istituite  nell'ambito  della
circoscrizione consolare.
  4.  La cancelleria della Corte di appello di Roma, sulla base degli
elementi  di  cui  al  comma  secondo  del  presente  articolo, forma
l'elenco degli idonei all'ufficio di presidente di seggio.
  5.  La nomina dei presidenti delle sezioni elettorali e' effettuata
dal Presidente della Corte di appello di Roma entro il 29 maggio 2004
fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente.
  6.  L'elenco,  unitamente  al provvedimento di nomina, e' trasmesso
immediatamente  ai  rispettivi  uffici consolari, che provvederanno a
darne  comunicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 32, secondo
comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.