IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle capitanerie di porto
  Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Vista  la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante   riordino  della  legislazione  in  materia  portuale  e  in
particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di
sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177,  recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e in particolare l'art. 8 relativo
alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della marina mercantile 22 luglio
1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
240  del 12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto
marittimo alla rinfusa di carichi solidi;
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare  l'elenco dei materiali
compresi nell'Appendice C del succitato decreto;
                              Decreta:
                           Articolo unico
    Il  materiale elencato nella tabella allegata al presente decreto
e'  inserito  nell'Appendice  C del decreto del Ministro della marina
mercantile   22 luglio  1991,  recante  norme  di  sicurezza  per  il
trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 7 aprile 2004
                                    Il Comandante generale: Sicurezza