La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto)
1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita
sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito
denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico
e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia
il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione,
ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di
portatori di handicap.
2. Il deposito legale e' diretto a costituire l'archivio nazionale
e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle
tipologie di documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di
servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai
documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti
totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti
distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato;
per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati
al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato
italiano.
4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso
la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale
centrale di Roma, nonche' presso gli istituti individuati dal
regolamento di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento
dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo
regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
o) e p).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.