IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Kaufmann  Julia,  nata  a  Bolzano
(Italia)  il 24 agosto 1977, cittadina italiana, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto legislativo
n.  277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di klinische
psychologin  conseguito  in  Austria  nel  2003  - come attestato dal
Ministero  federale  per  la  salute  e  le donne austriaco - ai fini
dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di
psicologo;
  Rilevato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di
«Magistra    der    Naturwissenschaften»    conseguito    presso   la
«Leopold-Franzens  Universitat  Innsbruck» in data 21 febbraio 2002 e
del     «Abschlusszeugnis»     in    «Klinische    Psychologie    und
Gesundheitspsychologie»  conseguito  in data 12 luglio 2003 presso il
centro scientifico e di formazione austriaco «Scholoss Hofen»;
  Considerato  che la sig.ra Kaufmann risulta iscritta all'albo degli
psicologi  clinici e all'albo degli psicologi della salute tenuti dal
sopra nominato Ministero federale dal 29 settembre 2003;
  Preso  atto  che  la  richiedente  ha  dimostrato lo svolgimento di
tirocinio professionale, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della  Conferenza di servizi tenutasi il
16 dicembre 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella nota in atti, datata 15 dicembre 2003;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
attivita'  di  psicologo,  per cui non appare necessario applicare le
misure compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Kaufmann  Julia, nata a Bolzano (Italia) il 24 agosto
1977,  cittadina  italiana,  sono riconosciuti i titoli denominati in
premessa  quali  titoli  cumulativamente  abilitanti per l'iscrizione
all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione
in Italia.
    Roma, 15 aprile 2004
                                          Il direttore generale: Mele