IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Maroni  Gabriela  Andrea,  nata il
13 maggio  1966  a  Buenos  Aires  (Argentina),  cittadina argentina,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto  legislativo  n.  115/1992, cosi' come modificato dal decreto
legislativo    n.    277/2003,    il    riconoscimento   del   titolo
accademico-professionale argentino di psicologa di cui e' in possesso
dal  23 luglio  1997, come attestato dal certificato di iscrizione al
registro  della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud» argentino,
ai   fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  in  Italia  della
professione di psicologo;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Licenciada en Psicologia» presso la «Universidad de Buenos Aires» in
data 12 marzo 1996;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 30 ottobre 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  sig.ra  Maroni abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  psicologo,  per  cui non appare necessario applicare
misure compensative;
  Visti  l'art.  9  del  decreto  legislativo n. 286/1998, cosi' come
modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente
soggiornante  nel  territorio  dello  Stato  da  almeno  cinque anni,
titolare   di  un  permesso  di  soggiorno  che  consente  un  numero
indeterminato  di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di
soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno
rilasciata in data 26 settembre 2003 dalla questura di Torino a tempo
indeterminato;
                              Decreta:
  Alla sig.ra Maroni Gabriela Andrea, nata il 13 maggio 1966 a Buenos
Aires  (Argentina),  cittadina  argentina,  e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione
di psicologo in Italia.
    Roma, 20 aprile 2004 Il direttore generale: Mele