IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo  25 luglio  1998, n. 286, cosi' come modificato con legge
30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che
prevede  l'applicabilita'  del  decreto  legislativo  stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Sanchez Kenye Roxani, nata a Callao
(Peru)  il 5 aprile 1968, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.
277/2003,  il  riconoscimento  del  titolo professionale di psicologo
conseguito  in  Peru',  come attestato dal «Colegio de Psicologos del
Peru'  - Consejo Directivo Regional de Lima» cui risulta iscritta dal
19 novembre  1993,  ai  fini  dell'accesso  all'albo e l'esercizio in
Italia della professione di psicologo;
  Rilevato che la richiedente e' in possesso dei titoli accademici di
«Bachiller  en Psicologia» e di «Licenciada en Psicologia» conseguiti
presso  la «Universidad Ricardo Palma» di Lima (Peru) rispettivamente
in data 19 febbraio 1992 e 20 ottobre 1992;
  Preso  atto  che  la  sig.ra  Sanchez  possiede un'ampia esperienza
professionale maturata in Peru' dal 1991 al 1995, come documentato in
atti;
  Ritenuto  che  la  sig.ra Sanchez abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 novembre 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra Sanchez Kenye Roxani, nata a Callao (Peru) il 5 aprile
1968,  cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 20 aprile 2004 Il direttore generale: Mele