La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga

la seguente legge:


                               Art. 1.
                 (Ambito di applicazione e finalita)

  1.  La  presente  legge individua i principi generali che informano
l'assetto  del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale,
e  lo  adegua  all'avvento della tecnologia digitale e al processo di
convergenza   tra   la   radiotelevisione   e   altri  settori  delle
comunicazioni  interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni,
l'editoria,   anche   elettronica,   ed  INTERNET  in  tutte  le  sue
applicazioni.
  2.  Sono  comprese nell'ambito di applicazione della presente legge
le  trasmissioni  di programmi televisivi, di programmi radiofonici e
di   programmi-dati,   anche  ad  accesso  condizionato,  nonche'  la
fornitura  di  servizi  interattivi associati e di servizi di accesso
condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).