IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»,
che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e
private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse
nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti
nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in
sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro
il 31 dicembre 2001;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001,
autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che puo',
in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato
art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle
opere  strategiche,  che,  nell'allegato 1, include - nell'ambito dei
«Corridoi  trasversali  e  dorsale  appenninica»  alla  voce «Sistemi
ferroviari»  - la tratta «Passo Corese-Rieti», per la quale indica un
costo  complessivo  di  335,697 Meuro con una previsione di spesa nel
triennio  2002-2004 pari a 39,251 Meuro e, nell'allegato 2, riferisce
la medesima tratta al corridoio ferroviario Roma-Passo Corese-Rieti
  Visto  il  decreto  n.  5279  emanato il 20 marzo 2003 dal Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia  e delle finanze, con il quale sono stati individuati i
soggetti   autorizzati  a  contrarre  mutui  e  ad  effettuare  altre
operazioni  finanziarie,  definite  le  modalita' di erogazione delle
somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le
quote  da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e
monitoraggio;
  Visto  il  Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)
2004-2007,  che,  in  ordine  al primo programma delle infrastrutture
strategiche,  riporta  in  apposito  allegato  l'elenco  delle  opere
potenzialmente  attivabili  nel periodo considerato e tra le quali e'
incluso l'intervento Passo Corese-Rieti;
  Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la
Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola Regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si
perfezioni;
  Vista   la  nota  24 ottobre  2003,  n.  626,  integrata  con  nota
15 dicembre   2003,   n.   695,  con  la  quale  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  -  tra l'altro - la
relazione   istruttoria   sulla   «nuova   linea   ferroviaria  Passo
Corese-Rieti»,  proponendo  l'approvazione  del  progetto preliminare
dell'opera, con prescrizioni;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere
successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
  Considerato  che  l'opera  di  cui  sopra  e'  compresa nell'intesa
generale quadro tra Governo e Regione Lazio, sottoscritta il 20 marzo
2002,  tra  le «infrastrutture di preminente interesse nazionale» che
interessano il territorio laziale;
  Considerato che nell'odierna seduta la Regione Lazio ha espresso il
proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo   n.   190/2002,  con  prescrizioni  sulla  progettazione
preliminare, anche ai fini della localizzazione urbanistica;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                             Prende atto
delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:
  sotto l'aspetto tecnico-procedurale
    che  l'intervento  consiste nella realizzazione della nuova linea
ferroviaria  a semplice binario Passo Corese-Rieti, di lunghezza pari
a  49  km circa, che collega le stazioni di Fara Sabina - attualmente
operativa  sulla  linea  Chiusi-Roma  -  e  di  Rieti  -  attualmente
operativa   sulla   linea   Terni-L'Aquila-Sulmona   -  con  stazione
intermedia a Osteria Nuova (km 22+350) a servizio del bacino centrale
della linea;
    che  il  contesto di riferimento in cui si pone la nuova linea e'
il  sistema  metropolitano  su  ferro  di  Roma  e  che  il  servizio
viaggiatori  sulla  nuova  linea  sara' assicurato dal prolungamento,
fino  a  Rieti,  di  parte  dei  treni del servizio metropolitano per
Fiumicino  Aeroporto  (FM1),  attualmente  attestati alla stazione di
Fara Sabina;
    che  il  tracciato  della  nuova  linea  e'  caratterizzato dalla
presenza  di  tre gallerie «lunghe» dotate di appositi attrezzaggi ai
fini  della sicurezza (discenderie, cunicoli carrabili o pedonali, by
pass  pedonali,  finestre),  di  cui  la piu' lunga (galleria Ornaro)
misura 7,5 km;
    che  il  progetto  preliminare  e'  stato  trasmesso dal soggetto
aggiudicatore  il  23 maggio 2003 al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e agli altri organismi competenti;
    che,  ai  sensi  delIart. 1, comma 1, lettera g), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, l'opera
non  risulta  sottoposta  alla  procedura  di  valutazione di impatto
ambientale   nazionale   e  che,  a  seguito  dell'attivazione  della
procedura  di valutazione ambientale regionale, prevista dall'art. 17
del  menzionato  decreto  legislativo n. 190/2002, la Regione Lazio -
Dipartimento   del   territorio  -  Direzione  regionale  ambiente  e
protezione  civile  - Area valutazione di impatto ambientale, in data
7 agosto 2003, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
    che  parere  favorevole,  con  prescrizioni, ha espresso anche il
Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali in data 23 settembre
2003;
    che  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le
prescrizioni  da  formulare  in  sede  di  approvazione  del progetto
preliminare,  esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento
delle indicazioni formulate dalle amministrazioni interessate;
  sotto l'aspetto attuativo
    che il soggetto aggiudicatore viene individuato in RFI S.p.a.;
    che  l'ultimazione dei lavori e' prevista entro il mese di aprile
2013;
  sotto l'aspetto finanziario
    che il costo complessivo dell'intervento e' quantificato in 753,8
milioni di euro, di cui 7,5 per opere compensative;
    che  il  suddetto  costo risulta incrementato di 418,8 milioni di
euro  rispetto  al valore riportato nell'allegato 1 della delibera n.
121/2001,  nonche'  rispetto  a  quanto  riportato  nel  Piano  delle
priorita'  degli  investimenti  ferroviari (PPI) - edizione settembre
2002,  nel  quale  risultava inserita, tra i «nuovi progetti di legge
obiettivo», la linea Passo Corese-Rieti;
    che  il  costo  ora  individuato  risulta  in  linea  con  quanto
riportato  nel  PPI  -  edizione ottobre  2003,  esaminato  da questo
Comitato   nella   seduta   del  25 novembre  2003,  nel  quale  sono
individuate  le  macrocause cui riferire gli scostamenti di costo dei
progetti,  consistenti  -  per  il caso in esame - in approfondimenti
progettuali, ampliamenti funzionali e modalita' di appalto;
    che  il  progetto,  che - come sopra riportato - risulta inserito
tra  i «nuovi progetti di legge obiettivo» del PPI, non beneficia dei
finanziamenti  del contratto di programma 2001-2005 intercorrente tra
F.S. S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    che risultano disponibili, a carico della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, 1,34 milioni di euro;
    che  l'accoglimento  delle ulteriori prescrizioni formulate dalle
amministrazioni  locali nel corso della recente istruttoria determina
un  costo  aggiuntivo  di  38,4  milioni  di euro, portando il valore
complessivo del progetto a 792,2 milioni di euro;
                              Delibera:
  1. Approvazione progetto preliminare.
  1.1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 17, comma
4,   del  decreto  legislativo  n.  190/2002  e'  approvato,  con  le
prescrizioni  proposte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  il  progetto  preliminare  della «nuova linea ferroviaria
Passo  Corese-Rieti»  ed e' riconosciuta la compatibilita' ambientale
dell'opera.   E'   conseguentemente   perfezionata,   ad   ogni  fine
urbanistico  ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione
dell'opera.
  1.2.  Ai  sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo
n.  190/2002,  l'importo  di  792,2  milioni  di  euro sopra indicato
costituisce  il  limite  di spesa dell'intervento da realizzare ed e'
inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.
  1.3.  Le  prescrizioni  di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti nella relazione istruttoria e
cui  resta  subordinata  la approvazione del progetto, sono riportate
nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.
  2. Clausole finali.
  2.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti  componenti  il progetto preliminare dell'intervento «nuova
linea  ferroviaria  Passo  Corese-Rieti»,  approvato  con la presente
delibera.
  2.2.  In  sede  di  esame  del  progetto  definitivo,  il  predetto
Ministero provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni
che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite prima
di  detta  fase progettuale o in tale sede, nonche' al rispetto delle
altre indicazioni.
  Detto  Ministero  provvedera' altresi' a verificare che, nelle fasi
successive  all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate
le altre prescrizioni di cui al citato punto.
  2.3.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di
esame  del  progetto  definitivo, provvedera' a riportare in apposito
prospetto   il   riepilogo   delle  fonti  di  copertura  finanziaria
dell'opera, fermo restando che la quota complessiva da porre a carico
delle  risorse  destinate  all'attuazione  del  primo programma delle
opere strategiche non potra' superare - salva compensazione con altra
opera - quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.
    Roma, 19 dicembre 2003

                                               Il Presidente delegato
                                                      Tremonti


Il segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004

Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 99