IL DIRIGENTE
              del servizio politiche del lavoro di Bari

  Visto   l'art.   223-septiesdecies  delle  norme  di  attuazione  e
transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6;
  Considerato   che  ai  sensi  del  predetto  articolo,  l'autorita'
amministrativa  di  vigilanza  ha l'obbligo di sciogliere le societa'
cooperative  che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre
cinque   anni   per  le  quali  non  risulta  l'esistenza  di  valori
patrimoniali immobiliari;
  Atteso che l'autorita' amministrativa per le societa' cooperative e
loro  consorzi  si  identifica,  ai  sensi  dell'art.  1  del decreto
luogotenenziale  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  n. 1577 del 14
dicembre  1947,  con  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
sociale, attualmente Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  della  Direzione generale della cooperazione di
detto  Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per
gli Enti cooperativi;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministro del lavoro
e  delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita'
produttive,   per   lo  svolgimento  delle  funzioni  in  materia  di
cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
  Esaminato  il  verbale  di  mancata  revisione  del 4 febbraio 2004
relativo  all'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal
precitato art. 223-septiesdecies;

                              Decreta:

  La  societa'  cooperativa  «Autotrasporti San Domenico a r.l.», con
sede  in  Gravina  di  Puglia  pos. 2137/119173 costituita per rogito
notaio  dott.  Mario  Scialpi  in data 23 maggio 1972, rep. n. 16835,
codice  fiscale  n. 00322440728, reg. societa' n. 6880, omologato dal
tribunale  di  Bari,  e' sciolta per atto d'autorita' senza nomina di
liquidatore.
  Entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  i
creditori  o  altri interessati possono presentare formale e motivata
domanda  alla  scrivente  Direzione  intesa ad ottenere la nomina dei
commissario liquidatore.
    Bari, 7 aprile 2004
                                                  Il dirigente: Baldi