IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23  aprile  1959,  n.  189,  sull'ordinamento  della
Guardia di finanza; 
  Visto l'articolo 5 della  legge  24  ottobre  1966,  n.  887,  come
modificato dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 
69, ed in particolare il comma 5; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 29  novembre  1996,  n.
688, concernente il «Regolamento recante norme per l'ammissione e  la
frequenza al corso superiore di polizia tributaria per  ufficiali  in
servizio permanente effettivo della Guardia di finanza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999,
n.  34,  recante  «Norme  per  la  determinazione   della   struttura
ordinativa del Corpo della Guardia di finanza»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli  ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a   norma
dell'articolo  4  della  legge  31  marzo  2000,  n.  78»,   ed,   in
particolare, gli articoli 19, comma 2, e 57; 
  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ed,  in  particolare,
l'articolo 17, comma 3; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  29  settembre
2003; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
(nota n. 3-4774 del 24 marzo 2004); 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
         Finalita' del corso superiore di polizia tributaria 
  1. Il corso superiore di polizia  tributaria  ha  la  finalita'  di
preparare gli ufficiali frequentatori a ricoprire incarichi connotati
da elevata complessita' gestionale e organizzativa, in relazione alla
particolarita' del  contesto  istituzionale,  alla  dimensione  della
struttura ed al livello di responsabilita'. 
  2. Il  superamento  del  corso  superiore  costituisce  titolo  per
l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad  altri  corsi  o
titoli acquisiti, ai sensi dell'articolo 19,  comma  2,  del  decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   La   legge   23 aprile   1959,   n.  189,  recante:
          «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza»,  e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n.
          98.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
          1999,  n.  34,  recante: «Norme per la determinazione della
          struttura  ordinativa  del Corpo della Guardia di finanza»,
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 23 febbraio
          1999, n. 44.
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante:
          «Adeguamento   dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza,  a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
          78»,  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71.
              -  La  legge  31 marzo 2000, n. 78, recante: «Delega al
          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
          coordinamento  delle Forze di polizia», e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 aprile  2000,  n.  79. Si riporta il
          testo dell'art. 4:
              «Art.  4  (Delega  al Governo per il riordino del Corpo
          della  guardia  di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
          revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
          giuridico  e  l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
          guardia  di  finanza  e  per  l'adeguamento, fermo restando
          l'art.  1  della  legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti
          del   Corpo   in   relazione  al  riordino  della  pubblica
          amministrazione.
              2.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
          osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) previsione   dell'esercizio   delle   funzioni  di
          polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
          Stato e dell'Unione europea;
                b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
                c) adeguamento  dei  ruoli e delle relative dotazioni
          organiche  alle  esigenze  funzionali e tecnico-logistiche,
          nonche'   alle   necessita'  operative  connesse  al  nuovo
          ordinamento    tributario   ed   ai   compiti   di   natura
          economico-finanziaria    derivanti    dalla    appartenenza
          all'Unione   europea.   All'adeguamento  potra'  procedersi
          mediante   riordino   dei   ruoli   normale,   speciale   e
          tecnico-operativo  esistenti,  l'eventuale soppressione, la
          non  alimentazione  di  essi  ovvero l'istituzione di nuovi
          ruoli,  con  eventuale  rideterminazione  delle consistenze
          organiche  del  restante  personale.  Tale revisione potra'
          riguardare  anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i
          requisiti,  i  titoli  e  le  modalita'  di reclutamento ed
          avanzamento,  nonche'  le  aliquote  di  valutazione  ed il
          numero   delle   promozioni   annue   per   ciascun  grado,
          l'istituzione  del  grado  apicale  di  Generale  di  corpo
          d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
          assolvere   ed   all'armonico   sviluppo   delle  carriere,
          l'elevazione  a  65 anni del limite di eta', per i Generali
          di    corpo    d'armata   e   di   divisione,   equiparando
          correlativamente  anche  quello  del Comandante generale in
          carica,  nonche',  solo  se necessario per la funzionalita'
          del  servizio,  innalzando  i limiti di eta' per i restanti
          gradi;     conseguentemente    verranno    assicurati    la
          sovraordinazione  gerarchica  del Comandante generale ed il
          mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
                d) aggiornamento   delle   disposizioni  inerenti  ad
          attivita'  incompatibili  con il servizio, nonche' riordino
          della   normativa   relativa  ai  provvedimenti  di  stato,
          realizzando  l'uniformita'  della  disciplina  di  tutto il
          personale;
                e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
          adeguarne   la   disponibilita'   alle  effettive  esigenze
          operative   ed  al  nuovo  modello  organizzativo  previsto
          dall'art.  27,  comma  3,  della legge 27 dicembre 1997, n.
          449;
                f) riordino,  secondo criteri di selettivita' ed alta
          qualificazione,  della  disciplina  del  Corso superiore di
          polizia tributaria;
                g) previsione  di  disposizioni  transitorie  per  il
          graduale   passaggio   dalla  vigente  normativa  a  quella
          adottata con i decreti legislativi.
              3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
          comma  2,  lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
          trasmette  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica  gli  schemi  dei  decreti legislativi di cui ai
          commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
          il  parere  delle  Commissioni  parlamentari competenti per
          materia,   esteso   anche  alle  conseguenze  di  carattere
          finanziario,  che  si esprimono entro sessanta giorni dalla
          data di assegnazione.
              5.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
          sensi dell'art. 8».
              -   La   legge   24 ottobre   1966,  n.  887,  recante:
          «Avanzamento  degli ufficiali della Guardia di finanza», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  3 novembre 1966, n.
          274. Si riporta il testo dell'art. 5:
              «Art.  5  (come  modificato  dall'art.  57  del decreto
          legislativo  19 marzo  2001,  n.  69) (Disciplina del corso
          superiore  di  polizia tributaria). - 1. Il corso superiore
          di  polizia  tributaria  provvede  all'alta  qualificazione
          professionale  degli  ufficiali del ruolo normale del Corpo
          della  Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il
          completamento  della loro preparazione tecnica e culturale,
          ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato
          maggiore   o   di   elevato   impegno,   anche   in  ambito
          internazionale,  che  richiedono  la  soluzione di problemi
          complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse
          umane e organizzative.
              2.  Alla  frequenza  del  corso  superiore  di  polizia
          tributaria,  della  durata  di  due  anni,  sono  ammessi i
          tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori
          di  un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente
          con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
          finanza.  Alla  data di indicazione del concorso, i tenenti
          colonnelli   devono  essere  ricompresi  nell'ultimo  terzo
          dell'organico  del  grado.  Sulla  domanda di ammissione al
          concorso  esprimono  parere  tutti  i  superiori gerarchici
          dell'ufficiale.
              3.  Per  essere ammessi alla procedura concorsuale, gli
          ufficiali superiori:
                a) devono  aver  riportato,  nell'ultimo quinquennio,
          calcolato   a   ritroso   dal  termine  di  scadenza  della
          presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o
          equivalente;
                b) non  devono  essere,  al termine di scadenza della
          presentazione   delle  domande,  imputati  in  procedimenti
          penali   per   delitto   non   colposo,  ne'  sottoposti  a
          procedimento   disciplinare   da  cui  possa  derivare  una
          sanzione   di   stato  ovvero  sospesi  dall'impiego  o  in
          aspettativa;
                c) devono   essere  in  possesso  di  una  laurea  in
          discipline giuridiche o economiche.
              4.  La  partecipazione  al  concorso non e' ammessa per
          piu'  di  due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo
          di  tale  limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi
          al  termine  dei  quali  il concorrente sia stato giudicato
          idoneo  e  classificato  nella  graduatoria  di  merito  in
          soprannumero  con  punteggio  non  inferiore  a 26/30. Alla
          valutazione  dei  titoli  e  delle  prove  d'esame provvede
          apposita  commissione  presieduta dal Comandante in seconda
          della  Guardia  di  finanza.  Tale  commissione puo' essere
          suddivisa   in   sottocommissioni   ed   e'   nominata  con
          determinazione  del  Comandante  generale  della Guardia di
          finanza.
              5.  Le  finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del
          corso  superiore,  nonche'  le  modalita'  concorsuali  per
          l'accesso  sono  stabilite  con  decreto del Ministro delle
          finanze  da  emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400. Il corso si svolge secondo
          programmi  e  modalita'  coerenti  con le norme concernenti
          l'autonomia   didattica  degli  atenei.  Le  materie  ed  i
          relativi  programmi  sono  approvati con determinazione del
          Comandante generale della Guardia di finanza.
              6.  La  disposizione  di cui al comma 3, lettera c), si
          applica a decorrere dal 1° gennaio 2003».
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante:
          «Riordino   del   reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
          dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di
          finanza,  a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
          78»,  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71.
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.
          214. Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3:
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              (Omissis)».