IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza; Visto l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, ed in particolare il comma 5; Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1996, n. 688, concernente il «Regolamento recante norme per l'ammissione e la frequenza al corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, gli articoli 19, comma 2, e 57; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 3-4774 del 24 marzo 2004); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' del corso superiore di polizia tributaria 1. Il corso superiore di polizia tributaria ha la finalita' di preparare gli ufficiali frequentatori a ricoprire incarichi connotati da elevata complessita' gestionale e organizzativa, in relazione alla particolarita' del contesto istituzionale, alla dimensione della struttura ed al livello di responsabilita'. 2. Il superamento del corso superiore costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante: «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n. 98. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante: «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1999, n. 44. - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71. - La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante: «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79. Si riporta il testo dell'art. 4: «Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea; b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale; d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il personale; e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria; g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi. 3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8». - La legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante: «Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1966, n. 274. Si riporta il testo dell'art. 5: «Art. 5 (come modificato dall'art. 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69) (Disciplina del corso superiore di polizia tributaria). - 1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative. 2. Alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indicazione del concorso, i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale. 3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori: a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o equivalente; b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne' sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa; c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche. 4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003». - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214. Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. (Omissis)».