IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   ai   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13 novembre  2002,  n.  256,  che  modifica  ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore  agricolo (2000/C 28/02), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
delle  Comunita'  europee  del  12 agosto  2000,  n.  C  232,  ed  in
particolare il punto 11.3;
  Visto  l'art.  2,  comma  2 della decisione della Commissione delle
Comunita' europee del 16 dicembre 2003 (C 2003 4328 fin), che prevede
la  notifica alla Commissione, caso per caso, di qualunque aiuto alle
cooperative   di   commercializzazione   e   trasformazione  previsto
dall'art. 3 della legge n. 185/1992;
  Visto  il proprio decreto 27 ottobre 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana 6 novembre 2003, n. 258, con il
quale  e'  stata  dichiarata,  tra  l'altro,  l'eccezionalita'  delle
grandinate verificatesi il 16 agosto 2003 in provincia di Trento;
  Vista la delibera di giunta regionale n. 2968 del 20 novembre 2003,
pervenuta  con  nota  1° dicembre  2003  con  la  quale  la provincia
autonoma di Trento chiede di inserire il comune di Levico Terme tra i
territori delimitati con il richiamato decreto del 27 ottobre 2003;
  Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;
                              Decreta:
  La dichiarazione di eccezionalita' delle grandinate verificatesi il
16 agosto  2003  in provincia di Trento, di cui al decreto 27 ottobre
2003  richiamato nelle premesse, e' estesa al comune di Levico Terme,
ai  fini  dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio
1992,  n.  185,  nel  testo modificato dal decreto-legge 13 settembre
2002,  n.  200,  convertito  dalla  legge 13 novembre  2002,  n. 256,
specificate nel medesimo decreto.
  Gli  aiuti alle cooperative di trasformazione e commercializzazione
dei  prodotti  agricoli,  di  cui  al  presente decreto devono essere
notificati  alla  Commissione  delle  Comunita'  europee, nei termini
previsti all'art. 2, comma 2, della decisione 16 dicembre 2003, della
medesima Commissione, sul regime di aiuti per le calamita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 3 maggio 2004

                                                Il Ministro: Alemanno