All'Associazione italiana editori
                              All'Unigec-Confapi
                              All'Unione stampa periodica italiana
                              Alla   Federazione   italiana   editori
                              giornali
                              Alla   Federazione   nazionale   stampa
                              italiana
                              Al Sindacato nazionale scrittori
                              Al Sindacato libero scrittori
                                e, p.c.
                              Al  Ministero per i beni e le attivita'
                              culturali - Gabinetto dell'on. Ministro
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri     -     Dipartimento     per
                              l'informazione e l'editoria

  I  contributi  alle  pubblicazioni  periodiche  di  elevato  valore
culturale,  istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e  confermati  in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio
1987,  n.  67,  nella  misura  di  Euro 2.065.828,00  annui,  vengono
concessi su conforme parere di una apposita commissione di esperti.
  Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la
domanda  per  la  concessione  dei contributi, relativi all'esercizio
finanziario  2004,  in  regola con le norme sul bollo, da presentarsi
per  ogni  rivista  concorrente dalle imprese editoriali proprietarie
delle  testate  o  comunque  dai  proprietari o legali rappresentanti
delle  pubblicazioni, dovra' essere inoltrata al Ministero per i beni
e  le  attivita'  culturali - Direzione generale per i beni librari e
gli  istituti  culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della
lettura,  via  dell'Umilta'  n. 33 - 00187 Roma, entro e non oltre il
30 giugno 2004.
  Detta  domanda  dovra' essere accompagnata dal questionario redatto
secondo  il  modello  di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati
nell'anno  precedente,  da  spedirsi  separatamente  dalla domanda, e
corredata dalla documentazione di cui all'allegato B.
  Al  riguardo  si  ribadisce  la  necessita'  dell'osservanza  degli
obblighi  stabiliti  dagli  articoli 18  e 19 della legge n. 416/1981
quale  condizione  inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui
alla  citata  legge.  A  tale  proposito  si  sottolinea che ai sensi
dell'art.  1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio
1997,  n.  249  e dell'art. 38 della deliberazione 30 maggio 2001, n.
236/01/CONS  dell'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, il
Registro  nazionale  della stampa e' stato soppresso e, dal 29 agosto
2001,  sostituito  dal  Registro  degli  operatori  di  comunicazione
(R.O.C.).
  Ai  sensi  degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001
n.  236/01/CONS l'iscrizione al R.O.C. costituisce, per i soggetti di
cui  all'art. 2 della deliberazione medesima, requisito per l'accesso
alle provvidenze previste dalla legge n. 416/1981.
  Si  informa,  al  riguardo,  che  le  imprese  editrici tenute alla
predetta  iscrizione,  in  base  al disposto dell'art. 16 della legge
7 marzo  2001,  n.  62,  sono  esentate dalla iscrizione degli stessi
periodici presso la cancelleria del tribunale.
  Si  rammenta,  inoltre,  che il pagamento del contributo assegnato,
potra'  essere liquidato mediante emissione di vaglia cambiario della
Banca d'Italia ovvero accreditamento in c/c bancario o postale.
  Si  informa, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.
675,  che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati
nel  rispetto  della  citata  legge  e degli obblighi di riservatezza
esclusivamente   per   gli   adempimenti  previsti  dalla  legge,  da
regolamenti  e  dalla  normativa  comunitaria, nonche' per effetto di
disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali.
  Si  invitano le Associazioni in indirizzo a voler cortesemente dare
la   piu'  larga  diffusione  alla  presente  circolare,  richiamando
l'attenzione   dei  propri  aderenti  sul  rispetto  del  termine  di
presentazione   della  domanda  e  sulla  puntuale  osservanza  degli
adempimenti  previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo
utile,  delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla
normativa in vigore.

    Roma, 10 maggio 2004


                                     Il direttore generale
                          per i beni librari e gli istituti culturali
                                           Sicilia