La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                            (Definizioni)

   1.  L'affiliazione  commerciale  (franchising)  e'  il  contratto,
comunque  denominato,  fra  due  soggetti giuridici, economicamente e
giuridicamente  indipendenti,  in  base al quale una parte concede la
disponibilita'  all'altra,  verso  corrispettivo,  di  un  insieme di
diritti  di proprieta' industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni  commerciali,  insegne,  modelli  di utilita', disegni,
diritti  di  autore,  know-how,  brevetti,  assistenza  o  consulenza
tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito
da una pluralita' di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo
di commercializzare determinati beni o servizi.
   2. Il contratto di affiliazione commerciale puo' essere utilizzato
in ogni settore di attivita' economica.
   3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:
   a)   per  know-how,  un  patrimonio  di  conoscenze  pratiche  non
brevettate    derivanti   da   esperienze   e   da   prove   eseguite
dall'affiliante,   patrimonio   che   e'   segreto,   sostanziale  ed
individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso
di  nozioni  o  nella  precisa configurazione e composizione dei suoi
elementi,  non  e'  generalmente noto ne' facilmente accessibile; per
sostanziale,  che  il  know-how  comprende  conoscenze indispensabili
all'affiliato  per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o
l'organizzazione  dei  beni  o servizi contrattuali; per individuato,
che  il  know-how  deve  essere  descritto  in  modo sufficientemente
esauriente,  tale  da consentire di verificare se risponde ai criteri
di segretezza e di sostanzialita';
   b)  per  diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al
valore  economico  e  alla  capacita'  di  sviluppo  della  rete, che
l'affiliato   versa   al  momento  della  stipula  del  contratto  di
affiliazione commerciale;
   c)  per  royalties,  una  percentuale  che  l'affiliante  richiede
all'affiliato  commisurata  al  giro d'affari del medesimo o in quota
fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
   d)  per  beni  dell'affiliante,  i beni prodotti dall'affiliante o
secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante.
 
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          all'amministrazione   competente   per   materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio.  Restano  invariati il valore l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.