IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2002, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di lavanderia industriale a valere dal mese di luglio 2002; Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del lavoro, distintamente per operai e impiegati, a valere da gennaio 2004 e luglio 2004, per intervento rinnovo contrattuale; Esaminato il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti lavanderia industriale, stipulato il 16 dicembre 2003 tra AUIL e FEMCA, FILTEA e UILTA; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto; Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali; Decreta: Art. 1. Il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di lavanderia industriale, a valere dai mesi di gennaio 2004 e luglio 2004, e' determinato, distintamente per operai e impiegati in quattro separate tabelle. Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.