IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la  legge  7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei
costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1, comma 1, della suddetta legge,
nella  parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato
periodicamente,  in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  sulla  base  dei valori economici previsti dalla
contrattazione  collettiva  stipulata  dai sindacati comparativamente
piu'   rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale  ed
assistenziale,  dei  diversi  fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 agosto  2002  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  229  del  30  settembre 2002, concernente la
determinazione  del  costo  medio  orario  del  lavoro dei lavoratori
dipendenti   dalle   aziende   esercenti  l'attivita'  di  lavanderia
industriale a valere dal mese di luglio 2002;
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare  il  suddetto costo del
lavoro,  distintamente  per  operai  e impiegati, a valere da gennaio
2004 e luglio 2004, per intervento rinnovo contrattuale;
  Esaminato il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i
lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti lavanderia industriale,
stipulato il 16 dicembre 2003 tra AUIL e FEMCA, FILTEA e UILTA;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
lavoratori  firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di
acquisire  dati  sugli  elementi di costo variabili e peculiari delle
aziende adottanti il medesimo contratto;
  Accertato  che  nell'ambito  del  suddetto contratto non sono stati
stipulati accordi territoriali;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  costo  medio  orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle
aziende esercenti l'attivita' di lavanderia industriale, a valere dai
mesi di gennaio 2004 e luglio 2004, e' determinato, distintamente per
operai e impiegati in quattro separate tabelle.
  Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.