IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme
costruttive  e  funzionali  dei  veicoli a motore e dei loro rimorchi
ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del
23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi
di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che  modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno  2002,  di  recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da
ultimo,   adegua   al   progresso  tecnico  la  direttiva  70/156/CEE
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  all'omologazione  dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172
del 24 luglio 2002;
  Vista  la  direttiva  2003/102/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e
degli  altri utenti della strada vulnerabili prima ed in caso di urto
con  un  veicolo  a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del
Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
L 321 del 6 dicembre 2003;
  Vista   la  decisione  della  Commissione  europea  2004/90/CE  del
23 dicembre   2003,   relativa   alle   prescrizioni   tecniche   per
l'applicazione dell'art. 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  relativa  alla protezione dei pedoni e di
altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con
un   veicolo  a  motore  e  che  modifica  la  direttiva  70/156/CEE,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 31 del
4 febbraio 2004;

                               Adotta
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

  1.  Il  presente  decreto  si  applica  alle superfici frontali dei
veicoli  a  motore,  di cui all'art. 2 ed all'allegato II del decreto
del  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione 8 maggio 1995 e
successive  modificazioni,  di  categoria  M1,  di  massa massima non
superiore a 2,5 tonnellate e di categoria N1 derivata da M1, di massa
massima non superiore a 2,5 tonnellate.
  2. Il presente decreto ha lo scopo di ridurre le lesioni subite dai
pedoni e da altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con
le superfici frontali dei veicoli di cui al comma 1.