IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Amarilla Garcia Maria Esther, nata a
Madrid il 17 settembre 1976, cittadina spagnola, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto ministeriale
n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento
del  titolo  professionale di ingegnere, conseguito in Spagna ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di ingeniera quimica conseguito presso l'«Universitad Complutense» di
Madrid in data 20 ottobre 2000;
  Considerato  che  la richiedente documenta esperienza professionale
per due anni negli ultimi dieci;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
27 gennaio 2004;
  Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria nella
seduta sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di ingegnere - sez A settore industriale, e quella di cui
e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere
misure  compensative,  nelle seguenti materie: 1) impianti elettrici,
2) meccanica del volo, 3) deontologia professionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Alla  sig.ra  Amarilla  Garcia  Maria  Esther,  nata  a  Madrid  il
17 settembre  1976,  cittadina  spagnola,  e'  riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   ingegneri  -  sezione  A  settore  industriale,  e
l'esercizio della professione in Italia.