IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Amarilla Garcia Maria Esther, nata a Madrid il 17 settembre 1976, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di ingeniera quimica conseguito presso l'«Universitad Complutense» di Madrid in data 20 ottobre 2000; Considerato che la richiedente documenta esperienza professionale per due anni negli ultimi dieci; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 27 gennaio 2004; Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez A settore industriale, e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) meccanica del volo, 3) deontologia professionale; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Amarilla Garcia Maria Esther, nata a Madrid il 17 settembre 1976, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.