Visti:
    la  legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «norme per il riassetto
organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo» e successive
modifiche ed integrazioni;
    la  legge  21 gennaio  1995, n. 22, recante «interventi urgenti a
favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e
dagli  eventi  alluvionali  nella  prima  decade del mese di novembre
1994» e, in particolare, l'art. 4 di tale normativa;
    la  legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante «conversione in legge,
con  modificazioni,  del  decreto-legge  19 dicembre  1994,  n.  691,
recante  misure  urgenti  per  la  ricostruzione  e  la ripresa delle
attivita'  produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche  e  dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese
di novembre 1994» e, in particolare, l'art. 7 di tale normativa;
    il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio
2001,   recante   «approvazione  del  piano  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico del bacino del fiume Po»;
  Richiamate:
    la  propria  deliberazione  n.  9  del 10 maggio 1995, recante il
«piano  stralcio  sulla  realizzazione  degli interventi necessari al
ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni
di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici
nonche'  per  il  ripristino  delle aree di esondazione nelle regioni
colpite  dagli  eventi alluvionali del novembre 1994» (di seguito: PS
45);
    le proprie deliberazioni numeri 3/96, 21/97, 29/97, 3/98 e 13/98;
    la  propria  deliberazione  n.  8  del  25 febbraio 2003, recante
«direttiva quadro sul riutilizzo delle economie e dei ribassi d'asta,
relativi  agli  interventi  compresi nei programmi attuativi adottati
dall'Autorita' di bacino del fiume Po»;
    la  propria deliberazione n. 19 del 31 luglio 2003 recante «legge
21 gennaio  1995, n. 22, art. 4, comma 5 e legge 16 febbraio 1995, n.
35, art. 7 - Modifiche e integrazioni al «programma degli interventi»
di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)»;
  Premesso che:
    nel   corso   della   seduta  del  31 luglio  2003,  il  comitato
istituzionale  ha  approvato,  la  deliberazione  n. 19/2003, recante
«legge  21 gennaio  1995,  n. 22, art. 4, comma 5 e legge 16 febbraio
1995,  n.  35,  art. 7 - Modifiche e integrazioni al "programma degli
interventi" di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po
(AIPO)»;
    la  suddetta  deliberazione  e' stata in seguito pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2004;
  Considerato che:
    successivamente  l'Agenzia  interregionale per il PO (di seguito:
AIPO),  a seguito di un'approfondita valutazione, ha riscontrato, con
propria  nota  prot.  n.  1896  del 10 febbraio 2004, che sussiste la
necessita'  di  sostituire  la  tabella A della deliberazione C.I. n.
19/2003,  limitatamente  ai  programmi  di  intervento  della regione
Piemonte e della regione Veneto, con le tabelle di cui all'allegato 1
alla presente deliberazione;
  Premesso, inoltre, che:
    con propria deliberazione n. 9/1995, questo comitato ha approvato
il  «piano stralcio sulla realizzazione degli interventi necessari al
ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni
di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici
nonche'  per  il  ripristino  delle aree di esondazione nelle regioni
colpite  dagli  eventi alluvionali del novembre 1994» (di seguito: PS
45),   nonche'  l'annesso  programma  degli  interventi,  cosi'  come
previsto all'art. 4, comma 5 della legge n. 22/1995;
    successivamente,   questo   comitato,   tramite   le   richiamate
deliberazioni  numeri 3/96, 21/97, 29/97, 3/98 e 13/98, ha provveduto
a   ridefinire   il  programma  degli  interventi  di  cui  al  punto
precedente,  sulla  base delle proposte del magistrato per il Po, ora
AIPO;
    con  propria  deliberazione  n.  8  del  25 febbraio 2003, questo
comitato  ha,  infine,  adottato  la «direttiva quadro sul riutilizzo
delle  economie  e  dei  ribassi  d'asta,  relativi  agli  interventi
compresi  nei  programmi  attuativi adottati dall'Autorita' di bacino
del  fiume  Po»,  la  quale,  all'art.  4 stabilisce che «il comitato
istituzionale  delega al segretario generale dell'Autorita' di bacino
il  potere  di  adottare,  su  proposta  delle  regioni interessate e
sentito  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, i
provvedimenti  tramite  i  quali autorizzare l'impiego delle economie
espressamente accertate»;
  Considerato, al riguardo, che:
    la  regione  Lombardia,  come anticipato con nota del 18 febbraio
2004  (rot.  AdbPo  n.  1199 del 23 febbraio 2004), nell'ambito della
sessione  di  comitato tecnico del 23 febbraio 2004, ha comunicato la
disponibilita'  di  fondi  residui  a  valere  sul  PS 45 (annualita'
1999-2000)  per  la  quota  spettante  alla  regione medesima, per un
ammontare   pari   a   Euro  7.212.802,44  segnalando,  altresi',  la
necessita'   che   sia   presa  in  considerazione  la  realizzazione
dell'intervento  del  Deviatore  Olona, per la difesa della citta' di
Milano, per un importo indicativo di Euro 6.200.000,00;
    nell'ambito  del  programma  degli  interventi  relativo al PS 45
suddetto,  sotto  la  voce  «sicurezza  idraulica  citta'  di Milano»
compare  l'intervento  denominato «progetti di ampliamento del Canale
scolmatore di nord-ovest (CSNO)»;
    a   sua   volta,   nell'ambito   degli   schemi   previsionali  e
programmatici   (adottati  ai  sensi  dell'art.  31  della  legge  n.
183/1989) relativi alle annualita' 1998-2001 sotto la voce «sicurezza
idraulica   citta'   di   Milano»   compare  l'intervento  denominato
«adeguamento   di   Conca   Fallata   e  tratto  vallivo  del  Lambro
meridionale»;
    i  due  interventi di cui ai punti precedenti costituiscono parti
del reticolo idraulico che connette fra di loro tutti i corsi d'acqua
che  recapitano  nella  citta'  di  Milano, i quali svolgono il ruolo
primario  di  allontanare  gli  eccessi  di  portata  che  il sistema
fognario  di tale citta' non e' in grado di convogliare in condizioni
di sicurezza;
    tra  i  due  suddetti  interventi  sussiste,  in  particolare, un
collegamento  necessario  dal  punto  di  vista  della  funzionalita'
idraulica, rappresentato dal Deviatore Olona;
    ai  fini della piena efficienza dei piu' volte citati interventi,
si  rende  necessario  procedere  al  contestuale  adeguamento  delle
sezioni del menzionato Deviatore Olona;
    il  progetto  di  intervento  di  adeguamento,  di  cui  al punto
precedente, e' gia' compiutamente definito dal punto di vista tecnico
e  risulta  inserito,  a  sua volta, nell'ambito dell'allegato 1 alla
relazione   generale  («analisi  dei  principali  punti  critici-nodo
critico  di  Milano»)  al  piano stralcio per l'assetto idrogeologico
(PAI),  approvato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 24 maggio 2001;
    nell'ambito  dell'allegato  2  alla  relazione  generale (recante
«programma  finanziario»)  i  nodi critici di cui all'allegato 1 sono
definiti  «prioritari»,  in quanto la concentrazione su di essi delle
risorse   economiche  produce  un  elevato  guadagno  in  termini  di
riduzione di rischio;
    si deve peraltro rilevare, con riferimento agli interventi di cui
al   suddetto   allegato  1,  una  perdurante  carenza  di  strumenti
finanziari adeguati rispetto ai fabbisogni stimati e, in particolare,
l'attuale  mancanza  di copertura finanziaria rispetto all'intervento
di adeguamento del Deviatore Olona;
    come  gia'  ricordato,  la  piena  funzionalita' degli interventi
attualmente  in corso (CSNO e Conca Fallata) richiede necessariamente
la   contestuale   realizzazione  dell'intervento  di  cui  al  punto
precedente;
  Acquisito:
    il  parere favorevole del comitato tecnico, espresso nella seduta
del 23 febbraio 2004;
  Ritenuto:
    di  approvare le modifiche alla tabella A della deliberazione C.I
n. 19 del 31 luglio 2003, allegate alla presente deliberazione;
    di   approvare  la  proposta  della  regione  Lombardia  relativa
all'utilizzo  di  fondi  per  la  realizzazione  dell'intervento  del
Deviatore Olona;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Sono approvate le modifiche alla tabella A della deliberazione C.I.
n.  19/2003  (adottata nel corso della seduta del 31 luglio 2003), di
cui  all'allegato  1,  che costituisce parte integrante e costitutiva
alla presente deliberazione.