IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670;  la  legge  7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n.  91;  il  decreto  legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115;  il decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319;  il  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297; il decreto
ministeriale  21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il
decreto   ministeriale   n.   39  del  30 gennaio  1998;  il  decreto
ministeriale  28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286;  il  decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra
Comunita' europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21
giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003,
n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza  della  lingua  italiana;  alla  esperienza  professionale
posseduta;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi  nella  seduta  del 13 maggio 2004 per quanto
prescrive Iart. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    che   il   riconoscimento,  tenuto  anche  conto  dell'esperienza
professionale  documentata,  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il titolo;
    che  la  formazione  professionale  attestata  dal  titolo non e'
inferiore,  per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2,
citato decreto legislativo n. 115);
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  superiore:  «Magistra  der Philosophie»,
rilasciato il 3 novembre 1999 dall'Universita' di Vienna;
    titolo   di  abilitazione  all'insegnamento:  «Zeugnis  über  die
Zurücklegung  des Unterrichtspraktikums» rilasciato il 10 luglio 2003
dal   «Bundesoberstufenrealgymnasium  und  Sport-  Realgymnasium»  di
Salzburg, posseduto da:
    cognome: Frick;
    nome: Cornelia;
    nata a: Bolzano;
    il: 9 settembre 1975;
    cittadinanza comunitaria (italiana),
comprovante   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  (Austria)  subordina  l'esercizio  della  professione  di
insegnante,  costituisce,  per  la  detta persona, ai sensi e per gli
effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo
di  abilitazione  all'esercizio,  in  Italia,  della  professione  di
docente  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria  nelle  classi  di
concorso:
    46/A «Lingue e civilta' straniere» - Francese;
    93/A  «Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di  secondo  grado  in  lingua  tedesca  e con lingua di insegnamento
tedesca delle localita' ladine»;
    96/A  «Tedesco  (seconda  lingua)  negli  istituti  di istruzione
secondaria  di  secondo  grado  in lingua italiana della provincia di
Bolzano»;
    97/A  «Tedesco  (seconda  lingua)  nella  scuola  media in lingua
italiana della provincia di Bolzano»;
    98/A  «Tedesco,  storia  ed  educazione  civica,  geografia nella
scuola  media  in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca
delle localita' ladine».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 17 maggio 2004
                                     Il direttore generale: Criscuoli