IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:  la  legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n.  341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n. 91; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165; il
decreto  interministeriale  4 giugno  2001; il decreto del Presidente
della  Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n.
53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza della lingua italiana;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi  nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    che   il   riconoscimento,  tenuto  anche  conto  dell'esperienza
professionale  documentata,  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il titolo;
    che  la  formazione  professionale  attestata  dal  titolo non e'
inferiore,  per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2,
citato decreto legislativo n. 115);
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  superiore:  «Licenciado en Filososofia y
Letras  -  seccion  de  Filologia Hispanica» rilasciato il 18 ottobre
1994  dalla  «Universidad  de  Castilla-La  Mancha»  di  Ciudad  Real
(Spagna);
    titolo  di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud
Pedagogica» rilasciato il 1° marzo 1995 dalla Universidad - Instituto
De Cencias De La Educacion di Alicante (Spagna),
posseduto da:
    cognome: Ortiz Rodrigo;
    nome: Maria Jose';
    nata a: Villamayor De Santiago (Spagna);
    il: 22 dicembre 1971;
    cittadinanza comunitaria (spagnola),
comprovante   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui
al   decreto   legislativo   27  gennaio  1992,  n.  115,  titolo  di
abilitazione  all'esercizio,  in Italia, della professione di docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
    45/A «Lingua straniera» - spagnolo;
    46/A «Lingue e civilta' straniere» - spagnolo.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 17 maggio 2004
                                     Il direttore generale: Criscuoli