IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 maggio 1999, n. 153, recante la
disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni;
  Visto  l'articolo  11  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha
introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;
  Viste le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte
costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001,
n.  448,  nonche'  all'articolo  4  e  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
  Visto  in  particolare  il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  che  dispone  che l'Autorita' di vigilanza
detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle
norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle
con  le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  24  giugno  2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;
  Visto   l'articolo   39,  comma  14-nonies,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
  Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del
22 marzo 2004;
  Vista  la  comunicazione,  effettuata,  ai  sensi dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004;
  Visto  il  nulla  osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Ambito di applicazione e definizioni

  1.  Il  presente  regolamento  abroga  e sostituisce il regolamento
emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.
  2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono
a  quelle  dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153.
  3.  Restano  ferme  le  altre  disposizioni  contenute  nel decreto
legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione    competente   per   materia,   sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   dalle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
              - Il  testo  del  comma  14 dell'art. 11 della legge 28
          dicembre  2001,  n. 448 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  (legge
          finanziaria 2002), e' il seguente:
              «14. L'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, della legge 23
          agosto  1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme
          introdotte   dal   presente  articolo,  anche  al  fine  di
          coordinarle   con   le   disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo  17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano
          i  propri  statuti  alle disposizioni del presente articolo
          entro  novanta  giorni  dall'emanazione  delle disposizioni
          dell'Autorita'  di  vigilanza.  Fatti  salvi gli interventi
          necessari   a   fini  di  stabilita'  bancaria,  fino  alla
          ricostituzione    degli   organi,   conseguentemente   alle
          modifiche   statutarie   di   cui  al  presente  comma,  le
          fondazioni,   in   assenza   di   espressa   autorizzazione
          dell'Autorita'  di vigilanza, limitano la propria attivita'
          all'ordinaria  amministrazione  nella  quale  e' ricompresa
          l'esecuzione dei progetti di erogazione gia' approvati.».

          Note alle premesse:
              - Il  testo  degli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della
          Costituzione e', rispettivamente, il seguente:
              «Art.  2.  -  La  Repubblica  riconosce  e garantisce i
          diritti  inviolabili  dell'uomo, sia come singolo sia nelle
          formazioni  sociali  ove  si  svolge la sua personalita', e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale.».
              «Art.  18.  -  I  cittadini hanno diritto di associarsi
          liberamente,  senza  autorizzazione,  per fini che non sono
          vietati ai singoli dalla legge penale.
              Sono  proibite  le  associazioni  segrete  e quelle che
          perseguono,  anche  indirettamente, scopi politici mediante
          organizzazioni di carattere militare.».
              «Art.  114.  -  La Repubblica e' costituita dai comuni,
          dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle regioni e
          dallo Stato.
              I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
          regioni  sono  enti  autonomi  con propri statuti, poteri e
          funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
              Roma  e'  la  capitale della Repubblica. La legge dello
          Stato disciplina il suo ordinamento.».
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto e distribuzione nazionale dell'energia previdenza
          complementare  e  integrativa;  armonizzazione  dei bilanci
          pubblici  e  coordinamento  della  finanza  pubblica  e del
          sistema  tributario;  valorizzazione  dei  beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati   da  leggi  dello  Stato.  L'esercizio  della
          funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se
          non  con  determinazione  di principi e criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
              «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
              I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze.
              La  legge statale disciplina forme di coordinamento fra
          Stato  e  regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
          del  secondo comma dell'art 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni culturali.
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
          associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
              - Il  decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, reca:
          «Disciplina  civilistica e fiscale degli enti conferenti di
          cui  all'art.  11,  comma  1,  del  decreto  legislativo 20
          novembre   1990,   n.   356,  e  disciplina  fiscale  delle
          operazioni  di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art.
          1  della legge 23 dicembre 1998, n. 461.».     - Si riporta
          il  testo vigente dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001:
              «Art.  11 (Modifiche al decreto 17 maggio 1999, n. 153,
          in  materia  di  fondazioni). - 1. All'art. 1, comma 1, del
          decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera
          c) e' inserita la seguente:
                «c-bis) "Settori ammessi":
                  1)   famiglia   e   valori   connessi;  crescita  e
          formazione  giovanile; educazione, istruzione e formazione,
          incluso  l'acquisto  di  prodotti editoriali per la scuola;
          volontariato,   filantropia   e  beneficenza;  religione  e
          sviluppo   spirituale;  assistenza  agli  anziani;  diritti
          civili;
                  2)   prevenzione  della  criminalita'  e  sicurezza
          pubblica;  sicurezza  alimentare e agricoltura di qualita';
          sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei
          consumatori;  protezione  civile; salute pubblica, medicina
          preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione
          e  recupero  delle  tossicodipendenze; patologia e disturbi
          psichici e mentali;
                  3)  ricerca scientifica e tecnologica; protezione e
          qualita' ambientale;
                  4)  arte,  attivita'  e  beni  culturali. I settori
          indicati   possono   essere   modificati   con  regolamento
          dell'Autorita'  di  vigilanza da emanare ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
              La  Corte  costituzionale, con sentenza 24-29 settembre
          2003,  n.  301  (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2003, n. 40 -
          Prima   serie   speciale),   ha   dichiarato,  tra  l'altro
          l'illegittimita'  del  presente  comma,  limitatamente alle
          parole  «i  settori  indicati possono essere modificati con
          regolamento dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
              2.  All'art.  1,  comma  1,  del decreto legislativo 17
          maggio  1999,  n.  153,  la  lettera d) e' sostituita dalla
          seguente:
                «d)  `Settori  rilevanti':  i settori ammessi scelti,
          ogni  tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a
          cinque».
              3.  All'art.  2 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
          n. 153, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
              «2.  Le  fondazioni,  in  rapporto  prevalente  con  il
          territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente
          nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori
          rilevanti,  assicurando,  singolarmente e nel loro insieme,
          l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza
          ai settori a maggiore rilevanza sociale.».
              4.  All'art.  4,  comma  1,  del decreto legislativo 17
          maggio  1999,  n.  153,  la  lettera c) e' sostituita dalla
          seguente:
                «c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo,
          di  una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti,
          diversi   dallo   Stato,   di   cui   all'art.   114  della
          Costituzione,   idonea  a  rifletterne  le  competenze  nei
          settori  ammessi  in  base  agli  articoli  117 e 118 della
          Costituzione,   fermo  restando  quanto  stabilito  per  le
          fondazioni  di origine associativa dalla successiva lettera
          d),   nonche'   dell'apporto   di   personalita'   che  per
          professionalita',  competenza ed esperienza, in particolare
          nei  settori  cui  e' rivolta l'attivita' della fondazione,
          possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini
          istituzionali,  fissando  un numero di componenti idoneo ad
          assicurare  l'efficace  esercizio  dei  relativi  compiti e
          prevedendo  modalita' di designazione e di nomina dirette a
          consentire  un'equiibrata,  e  comunque  non maggioritaria,
          rappresentanza   di   ciascuno  dei  singoli  soggetti  che
          partecipano   alla  formazione  dell'organo.  Salvo  quanto
          previsto  al  periodo  precedente,  i  soggetti ai quali e'
          attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
          indirizzo   e   i  componenti  stessi  degli  organi  delle
          fondazioni   non   devono  essere  portatori  di  interessi
          riferibili    ai   destinatari   degli   interventi   delle
          fondazioni.».  La  Corte costituzionale, con sentenza 24-29
          settembre  2003, n. 301 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2003,
          n.  40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
          l'illegittimita'  del  primo  periodo  del  presente comma,
          nella  parte  in cui prevede nella composizione dell'organo
          di  indirizzo  «una prevalente e qualificata rappresentanza
          degli  enti  diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della
          Costituzione,   idonea  a  rifletterne  le  competenze  nei
          settori  ammessi  in  base  agli  articoli  117 e 118 della
          Costituzione»,   anziche'  «una  prevalente  e  qualificata
          rappresentanza  degli  enti, pubblici e privati, espressivi
          delle realta' locali.
              5. All'art. 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del
          decreto  legislativo  17 maggio 1999, n. 153, le parole da:
          "unitamente" fino a: "comma 6," sono soppresse.
              6.  All'art.  4,  comma  1,  lettera  g),  del  decreto
          legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  dopo  la  parola:
          "onorabiita'"  sono  inserire  le  seguenti:  "intesi  come
          requisiti  di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad
          un ente senza scopo di lucro".
              7.  All'art.  4 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
          n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
              «3.    I    soggetti    che    svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione
          non   possono   ricoprire   funzioni   di  amministrazione,
          direzione   o   controllo   presso   la  societa'  bancaria
          conferitaria  o  sue  controllate o partecipate. I soggetti
          che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non
          possono  ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
          controllo presso la societa' bancaria conferitaria.».
              8.  All'art.  4,  comma  5,  del decreto legislativo 17
          maggio 1999, n. 153, il primo periodo e' soppresso.
              9.  All'art.  5,  comma  1,  primo periodo, del decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine,
          le  seguenti parole: "ed e' gestito in modo coerente con la
          natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che
          operano secondo principi di trasparenza e moralita'".
              10.  All'art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
          n. 153, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
              «5-bis.  Una societa' bancaria o capogruppo bancario si
          considera  controllata  da  una  fondazione anche quando il
          controllo  e' riconducibile, direttamente o indirettamente,
          a  piu'  fondazioni,  in qualunque modo o comunque sia esso
          determinato».
              11.  All'art.  7,  comma  1, primo periodo, del decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine,
          le seguenti parole: `assicurando il collegamento funzionale
          con  le  loro finalita' istituzionali ed in particolare con
          lo sviluppo del territorio'.
              12.  All'art.  25,  comma 1, del decreto legislativo 17
          maggio 1999, n. 153, il secondo periodo e' soppresso.
              13. All'art. 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
          n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
              «1-bis.  Al  fine  del  rispetto di quanto previsto nel
          comma   1,   la   partecipazione  nella  Societa'  bancaria
          conferitaria  puo'  essere  affidata  ad  una  societa'  di
          gestione  del  risparmio  che  la  gestisce in nome proprio
          secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e'
          scelta  nel  rispetto di procedure competitive; resta salva
          la  possibilita'  per la fondazione di dare indicazioni per
          le  deliberazioni  dell'assemblea  straordinaria  nei  casi
          previsti  dall'art.  2365 del codice civile. La dismissione
          e'  comunque  realizzata non oltre il terzo anno successivo
          alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
              1-ter.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e la
          Banca  d'Italia  esercitano i poteri ad essi attribuiti dal
          testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia,
          di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
          dal   testo   unico   delle   disposizioni  in  materia  di
          intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58.».
              14.  L'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, della legge 23
          agosto  1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme
          introdotte   dal   presente  articolo,  anche  al  fine  di
          coordinarle   con   le   disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo  17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano
          i  propri  statuti  alle disposizioni del presente articolo
          entro  novanta  giorni  dall'emanazione  delle disposizioni
          dell'Autorita'  di  vigilanza.  Fatti  salvi gli interventi
          necessari   a   fini  di  stabilita'  bancaria,  fino  alla
          ricostituzione    degli   organi,   conseguentemente   alle
          modifiche   statutarie   di   cui  al  presente  comma,  le
          fondazioni,   in   assenza   di   espressa   autorizzazione
          dell'Autorita'  di vigilanza, limitano la propria attivita'
          all'ordinaria  amministrazione  nella  quale  e' ricompresa
          l'esecuzione dei progetti di erogazione gia' approvati.
              15.  In apposito allegato alla Relazione previsionale e
          programmatica  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze
          espone  l'ammontare delle risorse complessivamente attivate
          nei  settori  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del decreto
          legislativo  17  maggio  1999,  n.  153. Di tali risorse si
          tiene  conto  nella  rideterminazione degli stanziamenti da
          iscrivere  nei  fondi  di  cui  all'art.  46 della presente
          legge».
              -  Il  testo  degli  articoli 4 e 10 del citato decreto
          legislativo   n.  153  del  1999  e',  rispettivamente,  il
          seguente:
              «Art.  4  (Organi).  -  1.  Gli  statuti,  nel definire
          l'assetto  organizzativo delle fondazioni, si conformano ai
          seguenti principi:
                a) previsione  di  organi distinti per le funzioni di
          indirizzo, di amministrazione e di controllo;
                b)   attribuzione   all'organo   di  indirizzo  della
          competenza  in  ordine  alla  determinazione dei programmi,
          delle  priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla
          verifica  dei  risultati,  prevedendo  che  l'organo stesso
          provveda comunque in materia di:
                  1)  approvazione  e  modifica  dello  statuto e dei
          regolamenti interni;
                  2)  nomina  e  revoca dei componenti dell'organo di
          amministrazione   e   di  controllo  e  determinazione  dei
          relativi compensi;
                  3)  esercizio  dell'azione  di  responsabilita' nei
          confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di
          controllo;
                  4) approvazione del bilancio;
                  5)  definizione delle linee generali della gestione
          patrimoniale e della politica degli investimenti;
                  6) trasformazioni e fusioni;
                c) previsione,  nell'ambito dell'organo di indirizzo,
          di  una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti,
          diversi   dallo   Stato,   di   cui   all'art.   114  della
          Costituzione,   idonea  a  rifletterne  le  competenze  nei
          settori  ammessi  in  base  agli  articoli  117 e 118 della
          Costituzione,   fermo  restando  quanto  stabilito  per  le
          fondazioni  di origine associativa dalla successiva lettera
          d),   nonche'   dell'apporto   di   personalita'   che  per
          professionalita',  competenza ed esperienza, in particolare
          nei  settori  cui  e' rivolta l'attivita' della fondazione,
          possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini
          istituzionali,  fissando  un numero di componenti idoneo ad
          assicurare  l'efficace  esercizio  dei  relativi  compiti e
          prevedendo  modalita' di designazione e di nomina dirette a
          consentire  un'equilibrata,  e  comunque non maggioritaria,
          rappresentanza   di   ciascuno  dei  singoli  soggetti  che
          partecipano   alla  formazione  dell'organo.  Salvo  quanto
          previsto  al  periodo  precedente,  i  soggetti ai quali e'
          attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
          indirizzo   e   i  componenti  stessi  degli  organi  delle
          fondazioni   non   devono  essere  portatori  di  interessi
          riferibili    ai   destinatari   degli   interventi   delle
          fondazioni.  Lettera cosi' sostituita dal comma 4 dell'art.
          11  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448. Successivamente,
          la Corte costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003,
          n.  301  (Gazzetta  Ufficiale 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima
          serie    speciale),    ha    dichiarato,    tra    l'altro,
          l'illegittimita'  del  primo  periodo del suddetto comma 4,
          nella  parte  in cui prevede nella composizione dell'organo
          di  indirizzo  "una prevalente e qualificata rappresentanza
          degli  enti; diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della
          Costituzione,   idonea  a  rifletterne  le  competenze  nei
          settori  ammessi  in  base  agli  articoli  117 e 118 della
          Costituzione",   anziche'  "una  prevalente  e  qualificata
          rappresentanza  degli  enti; pubblici e privati, espressivi
          delle realta' locali";
                d)  le  fondazioni  di  origine  associativa possono,
          nell'esercizio  della  loro autonomia statutaria, prevedere
          il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la
          composizione,  ferme  rimanendo  in ogni caso le competenze
          dell'organo  di  indirizzo  da  costituirsi  ai  sensi  del
          presente  articolo.  All'assemblea  dei  soci  puo'  essere
          attribuito  dallo  statuto il potere di designare una quota
          non  maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel
          rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso,
          i  soggetti  nominati  per  designazione dell'assemblea dei
          soci  non possono comunque superare la meta' del totale dei
          componenti l'organo di indirizzo;
                e) attribuzione  all'organo  di  amministrazione  dei
          compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e
          di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei
          programmi,  delle  priorita'  e  degli  obiettivi stabiliti
          dall'organo di indirizzo;
                f) previsione,  nell'ambito  degli  organi collegiali
          delle   fondazioni  la  cui  attivita'  e'  indirizzata  ai
          rispettivi  statuti  a specifici ambiti territoriali, della
          presenza  di  una rappresentanza non inferiore al cinquanta
          per  cento  di  persone  residenti  da  almeno tre anni nei
          territori stessi;
                g) determinazione,   per   i  soggetti  che  svolgono
          funzioni   di   indirizzo,   amministrazione,  direzione  e
          controllo   presso   le   fondazioni,  nel  rispetto  degli
          indirizzi  generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3,
          lettera    e),   di   requisiti   di   professionalita'   e
          onorabilita',  intesi  come  requisiti  di  esperienza e di
          idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,
          ipotesi  di incompatibilita', riferite anche alla carica di
          direttore  generale  della  Societa'  bancaria conferitaria
          ovvero  ad  incarichi  esterni o cariche pubbliche, e cause
          che  comportano la sospensione temporanea dalla carica o la
          decadenza,  in  modo da evitare conflitti di interesse e di
          assicurare  l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi
          compiti   e   la  trasparenza  delle  decisioni.  La  Corte
          costituzionale,  con  sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301
          (Gazzetta  Ufficiale  8  ottobre  2003, n. 40 - Prima serie
          speciale),  ha  dichiarato,  tra  l'altro, l'illegittimita'
          della  presente  lettera,  limitatamente  alle  parole "nel
          rispetto   degli   indirizzi   generali  fissati  ai  sensi
          dell'art. 10, comma 3, lettera e)";
                h) previsione   dell'obbligo   dei  componenti  degli
          organi  della  fondazione  di  dare immediata comunicazione
          delle  cause  di  decadenza  o sospensione e delle cause di
          incompatibilita' che li riguardano;
                i) previsione  che  i  componenti  degli organi della
          fondazione  sono nominati per periodi di tempo delimitati e
          possono essere confermati per una sola volta;
                j) previsione  che  ciascun  organo  verifica  per  i
          propri   componenti  la  sussistenza  dei  requisiti  delle
          incompatibilita'   o   delle  cause  di  sospensione  e  di
          decadenza  ed  assume  entro  trenta  giorni  i conseguenti
          provvedimenti.
              2.   I   componenti   dell'organo   di   indirizzo  non
          rappresentano  i soggetti esterni che li hanno nominati ne'
          ad essi rispondono.
              3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  o  controllo  presso  la  fondazione non possono
          ricoprire   funzioni   di   amministrazione,   direzione  o
          controllo  presso  la  societa' bancaria conferitaria o sue
          controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni
          di  indirizzo  presso  la  fondazione non possono ricoprire
          funzioni  di  amministrazione, direzione o controllo presso
          la societa' bancaria conferitaria.
              4.  L'organo  di  controllo  e' composto da persone che
          hanno   i   requisiti  professionali  per  l'esercizio  del
          controllo legale dei conti.
              5.  Alle  associazioni  rappresentative  o di categoria
          delle   fondazioni  non  possono  essere  attribuiti  sotto
          qualsiasi  forma  poteri  di nomina o di designazione degli
          organi della fondazione».
              «Art.   10   (Organi,   finalita'   e  modalita'  della
          vigilanza).  -  1.  Fino  all'entrata in vigore della nuova
          disciplina:   dell'autorita'  di  controllo  sulle  persone
          giuridiche  di  cui al titolo II del libro primo del codice
          civile   ed   anche   successivamente,   finche'   ciascuna
          fondazione   rimarra'   titolare   di   partecipazioni   di
          controllo, diretto o indiretto, in societa' bancarie ovvero
          concorrera'  al  controllo,  diretto  o indiretto, di dette
          societa'  attraverso la partecipazione a patti di sindacato
          o  accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle fondazioni
          e' attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
              2.  La  vigilanza  sulle  fondazioni  ha  per  scopo la
          verifica  del rispetto della legge e degli statuti, la sana
          e  prudente  gestione delle fondazioni, la redditivita' dei
          patrimoni  e l'effettiva tutela degli interessi contemplati
          negli statuti.
              3. L'Autorita' di vigilanza:
                a) autorizza   le   operazioni  di  trasformazione  e
          fusione,  escluse  le operazioni dirette al mutamento della
          natura   giuridica   e   degli  scopi  istituzionali  delle
          fondazioni, come individuati all'art. 2;
                b) determina,  con  riferimento  a  periodi  annuali,
          sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni,
          un  limite  minimo  di  reddito in relazione al patrimonio,
          commisurato  ad  un profilo prudenziale di rischio adeguato
          all'investimento patrimoniale delle fondazioni;
                c) approva,  al  fine di verificare il rispetto degli
          scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con
          provvedimento   da   emanarsi  entro  sessanta  giorni  dal
          ricevimento  della  relativa  documentazione;  decorso tale
          termine  le  modificazioni  si intendono approvate. Qualora
          siano  formulate  osservazioni  il  termine e' interrotto e
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  di ricevimento della
          risposta da parte della fondazione interessata;
                d)  puo' chiedere alle fondazioni la comunicazione di
          dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
          modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di
          controllo informa senza indugio l'Autorita' di vigilanza di
          tutti  gli  atti  o  i  fatti,  di  cui  venga a conoscenza
          nell'esercizio  dei  propri compiti, che possano costituire
          un irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle
          norme che disciplinano l'attivita' delle fondazioni;
                e) emana,  sentite  le organizzazioni rappresentative
          delle  fondazioni,  atti di indirizzo di carattere generale
          aventi  ad  oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli
          investimenti,  le procedure relative alle operazioni aventi
          ad   oggetto  le  partecipazioni  nella  Societa'  bancaria
          conferitaria  detenute  dalla  fondazione,  i  requisiti di
          professionalita'    e    onorabilita',    le   ipotesi   di
          incompatibilita'  e le cause che determinano la sospensione
          temporanea  dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni
          di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso
          le  fondazioni  e la disciplina del conflitto di interessi,
          nonche'   i   parametri   di  adeguatezza  delle  spese  di
          funzionamento  tenuto  conto  di criteri di efficienza e di
          sana  e  prudente  gestione;  i  poteri  di  indirizzo sono
          esercitati  in  conformita' e nei limiti delle disposizioni
          del presente decreto. La Corte costituzionale, con sentenza
          24-29  settembre 2003, n. 301 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre
          2003,  n.  40  -  Prima serie speciale), ha dichiarato, tra
          l'altro,    l'illegittimita'    della   presente   lettera,
          limitatamente  alle  parole "atti di indirizzo di carattere
          generale.";
                f)  puo'  effettuare ispezioni presso le fondazioni e
          richiedere  alle  stesse  l'esibizione  dei  documenti e il
          compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di
          quanto previsto al comma 2;
                g) emana  il  regolamento di cui all'art. 9, comma 5,
          relativo alle modalita' di redazione dei bilanci;
                h) puo'  disporre,  anche limitatamente a determinate
          tipologie  o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza,
          che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione
          ai  sensi  delle disposizioni di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58;
                i) stabilisce   le   forme  e  le  modalita'  per  la
          revisione sociale dei bilanci;
                j) quando  non  siano  adottati dai competenti organi
          della  fondazione,  nei termini prescritti, i provvedimenti
          di   cui   all'art.   4,   comma 1,  lettera  j),  provvede
          all'adozione    dei    provvedimenti   stessi,   anche   su
          segnalazione dell'organo di controllo;
                k) cura  l'istituzione  e  la tenuta di un albo delle
          fondazioni».
              -  Il  testo  del  comma  3 dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
              -  Il  testo  dell'art.  4  del decreto-legge 24 giugno
          2003,  n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e
          riscossione  di  tributi,  di Fondazioni bancarie e di gare
          indette  dalla Consip S.p.a. nonche' di alienazione di aree
          appartenenti  al  patrimonio  e  al  demanio  dello Stato),
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
          n. 212, e' il seguente:
              «Art.   4   (Disposizioni   in  materia  di  fondazioni
          bancarie).   -  1.  Nell'art.  25,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  17  maggio  1999,  n.  153, le parole: "per il
          periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sino al
          31 dicembre 2005".
              2. Nell'art. 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
          n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) ai  commi  3 e 4, le parole: "decorsi quattro anni
          dalla  data di entrata in vigore del presente decreto" sono
          sostituite  dalle  seguenti: "successivamente alla data del
          31 dicembre 2005";
                b) ai  commi  4  e  5, le parole: "fino alla fine del
          quarto  anno  dalla  data di entrata in vigore del presente
          decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "fino  al  31
          dicembre 2005";
                b-bis)   al   comma   4,  dopo  le  parole:  "imprese
          strumentali"   sono   inserite   le  seguenti:  "in  misura
          superiore al 10 per cento del proprio patrimonio".
              3.  Nell'art.  13,  comma 1, del decreto legislativo 17
          maggio 1999, n. 153, le parole: "entro il quarto anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto" sono
          sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005".
              4.  Il comma 3-bis dell'art. 25 del decreto legislativo
          17  maggio  1999,  n.  153,  e successive modificazioni, e'
          sostituito dal seguente:
              "3-bis.  Alle fondazioni con patrimonio netto contabile
          risultante  dall'ultimo  bilancio approvato non superiore a
          200  milioni  di  euro, nonche' a quelle con sedi operative
          prevalentemente  in  regioni  a  statuto  speciale,  non si
          applicano  le  disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 12,
          ai  commi 1 e 2, al comma 1 dell'art. 6, limitatamente alle
          partecipazioni   di   controllo   nelle  societa'  bancarie
          conferitarie,  ed  il termine previsto nell'art. 13. Per le
          stesse  fondazioni  il termine di cui all'art. 12, comma 4,
          e' fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto.".
              4-bis.  Nell'art.  7  del decreto legislativo 17 maggio
          1999, n. 153, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
              "3-bis.  Le  fondazioni possono investire una quota non
          superiore  al  10  per cento del proprio patrimonio in beni
          immobili  diversi  da  quelli  strumentali. Possono altresi
          investire  parte  del  loro  patrimonio  in  beni  che  non
          producono  l'adeguata  redditivita'  di  cui  al  comma  1,
          qualora  si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse
          storico  o artistico con stabile destinazione pubblica o di
          beni  immobili  adibiti  a  sede  della  fondazione  o allo
          svolgimento  della  sua attivita' istituzionale o di quella
          delle imprese strumentali.".
              4-ter. Nell'art 25, comma 2, del decreto legislativo 17
          maggio   1999,   n.   153,  la  parola:  "quadriennale"  e'
          soppressa».
              -  Il  testo  del  comma  14-nonies  dell'art.  39  del
          decreto-legge   30 settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento   dei   conti   pubblici),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' il
          seguente:
              «14-nonies.  Al  decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
          153,  all'art.  1,  comma  1,  lettera  d), le parole: "non
          superiore  a  tre"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "non
          superiore a cinque."».
              -  Il  testo  del  comma  26 dell'art. 2 della legge 24
          dicembre 2003, n. 350, e' il seguente:
              «26.  Le  disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e
          20  della  legge  21  novembre 2000, n. 342, possono essere
          applicate  anche  con  riferimento  ai  beni risultanti dal
          bilancio  relativo  all'esercizio in corso alla data del 31
          dicembre  2003.  In  questo  caso  la  misura  dell'imposta
          sostitutiva  del  19 per cento e' ridotta al 12 per cento e
          quella  del  15 per  cento  e'  ridotta  al  9  per  cento.
          L'imposta  sostitutiva  dovuta in base alle disposizioni di
          cui  al  presente  comma  deve  essere  versata in tre rate
          annuali,  senza pagamento di interessi, entro il termine di
          versamento   del   saldo   delle   imposte   sui   redditi,
          rispettivamente  secondo  i  seguenti importi: 50 per cento
          nel  2004,  25  per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
          L'applicazione   dell'imposta   sostitutiva   deve   essere
          richiesta  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
          periodo di imposta in cui e' effettuato l'affrancamento dei
          valori.  All'art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
          n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
              "3.    I    soggetti    che    svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione
          non   possono   ricoprire   funzioni   di  amministrazione,
          direzione   o   controllo   presso   la  societa'  bancaria
          conferitaria  o  sue  controllate o partecipate. I soggetti
          che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non
          possono  ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
          controllo presso la societa' bancaria conferitaria".».

          Note all'art. 1:
              -  Il decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217, reca:
          «Regolamento  ai  sensi dell'art. 11, comma 14, della legge
          28  dicembre  2001,  n. 448, in materia di disciplina delle
          fondazioni bancarie».
              -  Il  testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
          n. 153 del 1999, e' il seguente:
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1. Nel presente decreto si
          intendono per:
                a) "legge  di  delega": la legge 23 dicembre 1998, n.
          461;
                b) "TUIR":  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917;
                c) "Fondazione":   l'ente   che   ha   effettuato  il
          conferimento  dell'azienda  bancaria  ai  sensi del decreto
          legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
                c-bis) "Settori ammessi":
                  1)   famiglia   e   valori   connessi;  crescita  e
          formazione  giovanile; educazione, istruzione e formazione,
          incluso  l'acquisto  di  prodotti editoriali per la scuola;
          volontariato,   filantropia   e  beneficenza;  religione  e
          sviluppo   spirituale;  assistenza  agli  anziani;  diritti
          civili;
                  2)   prevenzione  della  criminalita'  e  sicurezza
          pubblica;  sicurezza  alimentare e agricoltura di qualita';
          sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei
          consumatori;  protezione  civile; salute pubblica, medicina
          preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione
          e  recupero  delle  tossicodipendenze; patologia e disturbi
          psichici e mentali;
                  3)  ricerca scientifica e tecnologica; protezione e
          qualita' ambientale;
                  4)  arte,  attivita'  e  beni  culturali. I settori
          indicati   possono   essere   modificati   con  regolamento
          dell'Autorita'  di  vigilanza da emanare ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) "Settori  rilevanti":  i  settori  ammessi scelti,
          ogni  tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a
          cinque;
                e) "Autorita'  di  vigilanza":  l'autorita'  prevista
          dall'art.  2,  comma  1,  della  legge  di  delega,  le cui
          funzioni  sono  esercitate in via transitoria dal Ministero
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          secondo quanto previsto dall'art. 10;
                f) "Societa'   bancaria  conferitaria":  la  societa'
          titolare  direttamente  o  indirettamente  di tutta o parte
          dell'originaria  azienda  bancaria della fondazione e nella
          quale  la  stessa detiene direttamente o indirettamente una
          partecipazione, ivi compresi, in particolare:
                  1)   la   societa'   titolare   di  tutta  o  parte
          dell'originaria azienda bancaria conferita dalla fondazione
          ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
                  2)  la societa' risultante da operazioni di fusione
          della Societa' bancaria conferitaria;
                  3)   la  societa'  beneficiaria  di  operazioni  di
          scissione  e  di conferimento di tutta o parte dell'azienda
          bancaria da parte della Societa' bancaria conferitaria;
                  4)  la  societa'  che  detiene  il  controllo delle
          societa' di cui ai punti 1, 2 e 3;
                g) "Societa'  conferitaria": la societa' destinataria
          dei  conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio
          1990,  n.  218,  e  successive  modifiche e integrazioni, e
          della   legge  26  novembre  1993,  n.  489,  e  successive
          modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare:
                  1)   la   societa'   titolare   di  tutta  o  parte
          dell'originaria azienda conferita dalla fondazione ai sensi
          del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
                  2)  la societa' risultante da operazioni di fusione
          della Societa' conferitaria;
                  3)   la  societa'  beneficiaria  di  operazioni  di
          scissione  e  di  conferimento  di  azienda  da parte della
          Societa' conferitaria;
                  4)  la  societa'  che  detiene  il  controllo delle
          societa' di cui ai punti 1, 2 e 3;
                h) "Impresa  strumentale":  impresa  esercitata dalla
          fondazione  o  da una societa' di cui la fondazione detiene
          il  controllo,  operante  in  via  esclusiva per la diretta
          realizzazione   degli   scopi  statutari  perseguiti  dalla
          Fondazione nei settori rilevanti;
                i) "Partecipazione   indiretta":   la  partecipazione
          detenuta  tramite societa' controllata, societa' fiduciaria
          o per interposta persona;
                j) "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi
          della  legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche
          ed  integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e
          successive modifiche ed integrazioni;
                k) "Fondi    immobiliari":    i   fondi   comuni   di
          investimento immobiliare chiusi;
                l)  "Direttiva  18  novembre  1994":  la direttiva 18
          novembre  1994  del  Ministro  del tesoro, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  273 del 22 novembre 1994 e recante
          "Criteri    e    procedure   per   la   dismissione   delle
          partecipazioni  deliberate  dagli  enti  conferenti  di cui
          all'art.  11  del  decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
          356,  nonche'  per  la  diversificazione  del rischio degli
          investimenti  effettuati  dagli  enti  stessi", adottata ai
          sensi  dell'art.  1,  commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31
          maggio  1994,  n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 1994, n. 474.».
              -  Per  il  titolo  del  decreto legislativo n. 153 del
          1999, si veda in nota alle premesse.