IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 90, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  l'art.  1  del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in
particolare i commi 1 e 2;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350, ed in
particolare i commi 137 e 139;
  Visto  il  decreto  n.  32220  del 10 aprile 2003, del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti in
data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331;
  Visto il decreto direttoriale n. 32387 del 23 maggio 2003;
  Visto il verbale d'accordo stipulato in data 29 gennaio 2004 presso
il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del
Sottosegretario  di  Stato  on.  Pasquale  Viespoli,  tra le societa'
Belleli  Montaggi, Belleli Elettrico Strumentale, Belleli Off Shore e
SIMI  Sistemi,  le  organizzazioni  sindacali  nazionali e gli organi
delle procedure concorsuali, nel quale e' stato concordato il ricorso
alla  CIGS,  per  un  numero massimo di 538 dipendenti delle predette
societa',  per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, ai
sensi  del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,   al   fine  di  agevolare  la  realizzazione  delle  iniziative
finalizzate al reimpiego dei lavoratori interessati al beneficio;
  Viste   le  istanze  presentate  dai  curatori  fallimentari  delle
societa'  Belleli  Montaggi  S.r.l.  e  Belleli Elettrico Strumentale
S.r.l.  e  dai commissari giudiziali delle societa' Belleli Off Shore
S.r.l.  e  SIMI  Sistemi S.r.l. in concordato preventivo con cessione
dei  beni,  tendenti  ad  ottenere  la  concessione della proroga del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale, ai sensi del
citato  art.  3,  comma  137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
sulla   base   di  quanto  concordato  con  il  sopraccitato  verbale
d'accordo,  in  favore di un numero massimo di 538 lavoratori, per il
periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di poter concedere la proroga del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale a decorrere dal
1°  gennaio  2004  al  31  dicembre  2004,  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalle summenzionate societa' con l'obiettivo di conseguire
la  finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,   e'  concessa  la  proroga  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali in data 29 gennaio
2004, in favore di un numero massimo di 43 dipendenti della societa':
    Belleli  Montaggi  S.r.l.,  sede  legale  in  Taranto e unita' in
Taranto - Per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.