IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, relativo al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e agenzia per la promozione dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  ed in
particolare  l'art.  27  che  istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001  recante  adempimenti  necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  ed  in particolare
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999   (Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'  europea  n.  L160  del
26 giugno  1999)  sul  sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed
abroga  taluni  regolamenti e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove
si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della
Commissione  relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o
alla  modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3,
del  regolamento  (CE)  n.  950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997
(Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L142/1997);
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore  agricolo  (Gazzetta  Ufficiale  Comunita' europea n. C28 del
1° febbraio 2000);
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347  (Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita' europea n.
C175/11  del  24 giugno  2000)  che, con riferimento alla carta degli
aiuti  a  finalita'  regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli
esiti  favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte
della  carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga
prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea del 13 marzo 2001
SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
n.   729/A/2000,   relativo   all'estensione   all'agricoltura  degli
strumenti   previsti   dalla  programmazione  negoziata,  cosi'  come
modificato   dalla  decisione  del  27 febbraio  2002  C(2002)579fin,
relativa  all'aiuto  n.  30/2002 concernente gli aiuti a favore della
pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del trattato;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 13 novembre 2002,
n.  C(2002)  4174 che ha autorizzato l'aiuto n. 575/02, relativo alla
proposta di legge regionale che disciplina le attivita' del Consorzio
del bergamotto e annuncia misure di aiuto a favore degli operatori di
tale settore;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legge n.
415/1992,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   in   data  3 luglio  2000  Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000);
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministero   dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
concernente  le  sopra  indicate  modalita'  e  procedure nel settore
industriale   nelle   aree   depresse   del   Paese,   e   successivi
aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994)  riguardante  la  disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera b) della
delibera   dell'11 novembre  1998,  n.  127  (Gazzetta  Ufficiale  n.
4/1999);
  Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.  173,  che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti,
criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole,
della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai
relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203,
lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996
  Vista  la  citata  delibera n. 127/1998 che disciplina l'estensione
degli   strumenti   della   programmazione   negoziata   nei  settori
dell'agricoltura e della pesca;
  Vista  la propria delibera 17 marzo 1998, n. 32 (Gazzetta Ufficiale
n. 98/1998) con la quale sono state integrate e rimodulate le risorse
per  le aree depresse, nonche' le successive assegnazioni di cui alle
delibere  9 luglio  1998,  n.  70  (Gazzetta Ufficiale n. 195/1998) e
22 gennaio 1999, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 47/1999);
  Vista  la propria delibera 4 aprile 2001, n. 55 (Gazzetta Ufficiale
n.  193/2001)  con  la  quale  e'  stato disposto l'accantonamento di
12.601.548  euro per la realizzazione degli investimenti previsti nel
contratto   di  programma  proposto  dal  Consorzio  del  bergamotto,
rinviando  l'assegnazione  definitiva  di  tali risorse alla completa
definizione delle risultanze istruttorie;
  Vista  la  nota  n.  1.226.596  del 28 ottobre 2003 con la quale il
Ministero  delle  attivita' produttive ha comunicato la conclusione e
l'aggiornamento  dell'istruttoria  relativa al contratto di programma
sopra citato, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei
soggetti   attuatori   delle   singole  iniziative  ed  ha  richiesto
l'assegnazione   definitiva  dei  fondi  accantonati  con  la  citata
delibera n. 55/2001;
  Considerato  che  l'iniziativa  prevede  una  duplice e contestuale
linea di intervento rivolta alla riorganizzazione, riqualificazione e
concentrazione dell'offerta agricola, attraverso interventi mirati al
miglioramento   delle  tecniche  colturali  delle  aziende  agricole,
all'utilizzo  di  nuove  cultivar,  all'ampliamento  delle  superfici
coltivate,  e  alla  realizzazione  di  un impianto di trasformazione
consortile  con  l'impiego  di  processi tecnologici che prevedono lo
sfruttamento  integrale  del  frutto,  la produzione secondo standard
qualitativi omogenei e la riduzione dell'impatto ambientale derivante
dalla fermentazione dei sottoprodotti di lavorazione;
  Considerato  che  l'iniziativa  ha  come  obiettivo  principale  il
raggiungimento  di  livelli piu' elevati di efficienza e di efficacia
della  «Filiera bergamotto», attraverso l'avviamento di un'iniziativa
agroindustriale  strettamente  integrata  al  rilancio  del  comparto
produttivo  di  base,  volta  al potenziamento ed alla qualificazione
della  produzione  di  essenza  di  bergamotto,  secondo  le  recenti
disposizioni legislative per la tutela della D.O.P.;
  Considerato  che  la  regione  Calabria,  con  delibera  n. 285 del
2 aprile  2001,  ha  espresso  il proprio parere favorevole in merito
all'insediamento delle iniziative inserite nel contratto di programma
proposto,  considerandolo  compatibile con i regimi di aiuto previsti
nel  POR  e si e' dichiarata disponibile ad un concorso partecipativo
pari   a  3.098.741  euro  dell'ammontare  pubblico  concesso,  fermi
restando  i  limiti  dei massimali di intensita' degli aiuti di Stato
previsti dalla vigente normativa comunitaria;
  Ritenuto  di  assicurare  la  copertura  degli oneri a carico dello
Stato,  che ammontano a 9.165.614 euro a valere sulle assegnazioni di
cui alla citata delibera n. 32/1998;
  Tenuto  conto  che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state
definite  le modalita' di trasferimento delle attivita' in materia di
programmazione  negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze
al Ministero delle attivita' produttive;
  Udita  la  relazione  del  Sottosegretario  di Stato alle attivita'
produttive;
                              Delibera:
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  presente  delibera,  con il Consorzio del
bergamotto,   il  contratto  di  programma  per  l'attuazione  di  un
articolato   piano   di   investimenti   nel   comparto   agricolo  e
agroindustriale per il potenziamento della Filiera del bergamotto, da
realizzarsi  nella  provincia  di  Reggio  Calabria,  area ricompresa
nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato
C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con
le  necessarie  precisazioni  e  prescrizioni  attuative nel rispetto
delle  limitazioni  imposte  dall'Unione europea, verra' trasmesso in
copia  alla  segreteria  di questo Comitato entro trenta giorni dalla
stipula.
  1.1.  Gli  investimenti ammessi, pari a 24.867.051 euro, sono cosi'
suddivisi:
    investimenti nelle aziende agricole 12.548.351 euro;
    investimenti industriali 12.318.700 euro;
e  sono  relativi  a  un'iniziativa  industriale che sara' realizzata
dalla  societa'  consortile  Edilfin  s.r.l.  e  a  n. 177 iniziative
agricole,  cosi'  come risulta dalle allegate tabelle 1 e 2 che fanno
parte integrante della presente delibera.
  1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dalle  decisioni  della  Commissione europea citate in premessa, sono
calcolate nelle seguenti-misure:
    investimenti  nelle  aziende  agricole  (capo I Aiuto di Stato n.
729/A/2000)  nella misura dell'intensita' massima ammissibile pari al
50%,  espresso  in E.S.L., essendo tutti localizzati in zone agricole
svantaggiate;
    interventi  industriali:  nella  misura  dell'intensita'  massima
ammissibile pari al 50% E.S.N. oltre al 15% E.S.L. previsto per P.M.I
nella  regione  Calabria, area coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a)
del Trattato C.E.
  1.3.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica  per la
concessione delle agevolazioni finanziarie e' pari complessivamente a
12.264.355  euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato
in 9.165.614 euro. La restante somma di 3.098.741 euro sara' a carico
della regione Calabria.
  1.4.  Il  contributo sara' erogato in due annualita' e sara' pari a
6.132.177,5   euro   per   ciascun  anno,  prevedendo  che  la  prima
disponibilita'  intervenga nel 2004 e la successiva nel 2005. Al fine
del  calcolo  delle  agevolazioni  si terra' conto del predetto piano
delle  disponibilita'  indipendentemente  dagli  effettivi  tempi  di
realizzazione degli investimenti.
  1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
  1.6.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
  1.7.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova
occupazione   diretta  non  inferiore  a  n.  135,55  U.L.A.  (Unita'
lavorative annue).
  1.8.   Il   Ministero   delle  attivita'  produttive  curera',  ove
necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1.,  e'  approvato il finanziamento di 9.165.614 euro, a valere sulle
risorse di cui alla citata delibera n. 32/1998.
  3.   L'operativita'  della  presente  delibera  e'  subordinata  al
verificarsi delle condizioni di seguito indicate:
    la   disponibilita'  effettiva  della  quota  di  cofinanziamento
regionale;
    la  verifica  della redditivita' delle aziende beneficiarie delle
agevolazioni  sugli  investimenti agricoli, nonche' di tutte le altre
condizioni previste dallo stesso regime di aiuti in materia agricola.
      Roma, 13 novembre 2003

                                               Il Presidente delegato
                                                      Tremonti

Il segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2004

Ufficio   controllo  Ministeri  economico-finanziari  registro  n.  3
Economia e finanze, foglio n. 212