IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
«Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 novembre  2001, n. 6792, con il
quale  sono  state approvate le norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade;
  Visto  il  voto  278,  reso  dall'assemblea  generale del Consiglio
superiore  de lavori pubblici nell'adunanza del 5 maggio 2000, con il
quale  e'  stato  espresso  parere  favorevole  allo  schema di norme
funzionali   e  geometriche  per  la  costruzione  di  nuove  strade,
rinviando  ad  un successivo provvedimento l'elaborazione dei criteri
per la disciplina dell'adeguamento delle strade esistenti;
  Ritenuto,  in  tale contesto, necessario porre allo studio apposite
norme  funzionali  e  geometriche  per  gli interventi di adeguamento
delle  strade  esistenti  finalizzate all'innalzamento del livello di
sicurezza   e  ad  un  miglioramento  funzionale  della  circolazione
stradale, nel rispetto dei vincoli locali, ambientali, paesaggistici,
archeologici ed economici;
  Ritenuto  altresi'  necessario  disciplinare  da subito, nelle more
dell'emanazione  della nuova normativa, il regime transitorio per gli
adeguamenti delle strade esistenti;
                               Art. 1.
  1.  L'art.  2 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, e'
sostituito  come  segue:  «Le  presenti  norme  si  applicano  per la
costruzione  di  nuovi  tronchi  stradali,  salva la deroga di cui al
comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  sono  di riferimento per
l'adeguamento  delle  strade esistenti, in attesa dell'emanazione per
esse di una specifica normativa.