IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato
nominato,  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del  24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  Delegato per la
protezione civile n. 3196, 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243
in  data  29 settembre  2002,  contenente  ulteriori disposizioni per
fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 gennaio 2004 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza
idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;
  Vista  l'ordinanza  n.  361  del  1° agosto  2003  con cui e' stata
disposta,  per  il  sistema  Flumendosa  -  Campidano  -  Cixerri, la
programmazione  dell'utilizzo  dei  volumi di risorsa derivabili fino
alla data del 31 marzo 2004;
  Atteso  che,  nelle  more  dell'implementazione  del Piano stralcio
direttore  di  Bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche,
che  prevede la programmazione della risorsa come metodo ordinario di
gestione  della medesima affidando all'E.A.F. il compito di elaborare
un  sistema di gestione pluriennale degli invasi, si rende necessario
indicare  dei  criteri  di  programmazione  pluriennale,  al  fine di
affrontare  le  situazioni  di  forte  criticita',  di  natura oramai
strutturale, che caratterizzano la dotazione idrica regionale;
  Atteso  che  la programmazione di cui alla sopracitata ordinanza n.
361/03  e'  stata  adottata  sulla  base  di  un  modello predisposto
dall'E.A.F.   per  l'utilizzo  pluriennale  e  multisettoriale  della
risorsa invasata nel sistema del Flumendosa;
  Atteso  che  in  relazione  al  modello  citato,  l'erogabilita' e'
determinata  con  il  duplice  obiettivo  di  mantenere il livello di
scorta minimo nel sistema Flumendosa-Campidano non inferiore a 80 Mmc
ed   al   contempo   limitare   significativamente   la  variabilita'
interannuale delle erogazioni;
  Atteso che con nota prot. n. 234 del 12 marzo 2004 e' stato chiesto
all'E.A.F.  di  comunicare  il  quantitativo erogabile per il periodo
1° aprile   2004-31 marzo   2005,   desunto  dall'applicazione  della
sopracitata regola operativa di gestione pluriennale delle risorse;
  Atteso  che  il  presidente dell'E.A.F., con nota prot. n. 3992 del
24 marzo  2003  ha  richiesto  un  incontro  al  fine di esaminare le
diverse  problematiche  inerenti  l'erogabilita'  del  sistema  e  la
programmazione della risorsa;
  Atteso  che  in  data  15 aprile  2003,  al  fine  di  esaminare le
problematiche  inerenti alla programmazione delle risorse del sistema
Flumendosa-Campidano  si  e'  tenuto un incontro presso l'ufficio del
commissario  governativo  al  quale hanno preso parte gli assessorati
dell'agricoltura,  della programmazione e dei lavori pubblici, l'Ente
autonomo  del  Flumendosa  ed il Consorzio di bonifica della Sardegna
meridionale;
  Atteso  che in sede di riunione e' stata esaminata una nota tecnica
predisposta dall'E.A.F. in cui viene riportato il bilancio dei volumi
netti  effettivamente  erogati  ai  sensi  dell'ordinanza n. 361/03 e
vengono  esposti  i  risultati  dell'applicazione  del  modello sopra
indicato  dal  quale  si  desume  che volume erogabile per il periodo
1° aprile 2004-31 marzo 2005 e' di 188,33 Mmc;
  Atteso  che in tale sede e' stato valutato che il volume di risorsa
idrica erogabile sopra indicato consente il mantenimento dei medesimi
quantitativi  programmati  con  l'ordinanza n. 361 del 1° agosto 2003
relativamente a tutti i comparti di utenza;
  Atteso  che  il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale ha
fatto presente che l'assegnazione del medesimo quantitativo dell'anno
precedente,   pari   a  66 Mmc,  e'  insufficiente  a  soddisfare  il
fabbisogno complessivo del comparto, la cui dotazione potrebbe essere
incrementata   qualora   la   decurtazione   dei  volumi  erogati  in
anticipazione ed in conto delle erogazioni del periodo successivo, ai
sensi dell'ordinanza n. 361/03, venga effettuata nel prossimo periodo
di programmazione;
  Atteso  che  il  quantitativo  netto aggiuntivo erogato al comparto
irriguo  ai  sensi  dell'ordinanza  n. 361/03 e' stato di 12,1 Mmc, a
fronte dei 16 Mmc previsti dall'ordinanza, come riportato dall'E.A.F.
nella sopracitata relazione tecnica;
  Atteso  che  in relazione all'andamento della piovosita' registrato
successivamente alla data della predetta riunione del 15 aprile 2004,
ed  all'incremento dei volumi accumulati negli invasi, con nota prot.
n.  601/E.I.  e'  stato  chiesto all'E.A.F. l'aggiomamento dei volumi
erogabili;
  Atteso  che  l'E.A.F.  con nota prot. n. 7262 del 27 maggio 2004 ha
comunicato  che,  sulla  base  degli incrementi registrati nei volumi
invasati, l'erogabilita' del sistema e' di 213 milioni di mc;
  Atteso  che  la  ripartizione  fra  i diversi comparti del predetto
volume  di  risorsa  consente  il  recupero  del  quantitativo  netto
aggiuntivo  erogato  al  comparto  irriguo ai sensi dell'ordinanza n.
361/03  e  l'assegnazione  al  medesimo  comparto  di  una  dotazione
corrispondente al fabbisogno espresso dal comparto;
  Atteso  che  la  ripartizione  fra  i diversi comparti del predetto
volume di risorsa consente la riduzione del deficit che registrava il
comparto  irriguo  nella  ipotesi di ripartizione indicata in sede di
riunione del 15 aprile 2004, oltre al recupero del quantitativo netto
aggiuntivo  erogato  al  comparto medesimo ai sensi dell'ordinanza n.
361/03;
                               Ordina:
                               Art. 1.
               Assegnazione delle risorse idriche del
           Sistema medio Flumendosa - Campidano - Cixerri
  1.  Con effetto immediato e' autorizzata l'erogazione dal 1° aprile
2004 al 31 marzo 2005 dei seguenti quantitativi:

---->  Vedere Tabella a pag. 26 della G.U.  <----

  2. Le erogazioni gia' effettuate dalla data del 1° aprile alla data
di  emanazione  della  presente  ordinanza sono ricomprese nei volumi
totali sopra indicati.