IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 24 maggio
1988,   n.  223,  concernente  la  classificazione,  l'imballaggio  e
l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20  (supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15
settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti
in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194,  di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto   il  decreto  legislativo  del  14 marzo  2003,  n.  65,  di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visti  i  decreti  con i quali i prodotti fitosanitari riportati in
allegato,  sono  stati autorizzati ad essere immessi in commercio per
un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, art. 5, comma 12;
  Viste   le   domande   presentate   dalle  imprese  titolari  delle
autorizzazioni,  al  fine  di ottenere il rinnovo delle registrazioni
dei prodotti di cui trattasi;
  Visti  i  decreti  di  recepimento delle direttive di iscrizione in
allegato I della citata direttiva 91/414/CEE di alcune delle sostanze
attive componenti, al termine dell'iter di revisione europea;
  Considerati   i   tempi  tecnici  per  procedere  alle  conseguenti
verifiche di adeguamento alle nuove condizioni d'impiego dei prodotti
fitosanitari di cui trattasi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede la concessione
di   una   proroga  temporanea  dell'autorizzazione  di  un  prodotto
fitosanitario  per  il periodo necessario per procedere alla verifica
delle sue condizioni di autorizzazione;
  Ritenuto   di   dover   comunque  garantire  la  continuita'  delle
registrazioni concedendo una proroga delle autorizzazioni a suo tempo
concesse  in  attesa della conclusione delle verifiche di adeguamento
ora in corso;
                              Decreta:
  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio e all'impiego dei
prodotti  fitosanitari  indicati  nell'allegato  al presente decreto,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2005.
  Restano  invariate  le  condizioni  d'impiego  dei  prodotti di cui
trattasi,  fatto comunque salvo il loro adeguamento nell'ambito della
riclassificazione  in attuazione del decreto legislativo del 14 marzo
2003,  n.  65,  che  recepisce  le direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE,
nonche' delle verifiche attualmente in corso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle  imprese
interessate.
    Roma, 31 maggio 2004
                                     Il direttore generale: Marabelli